Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’annullamento degli atti (TAR Toscana n. 88 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso atti che siano già stati annullati con sentenza resa in un distinto giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quando il ricorrente dichiari in udienza di non avere più interesse alla decisione per essere venuta meno la lesione lamentata. La carenza di interesse sopravvenuta determina l’improcedibilità del ricorso, che non può essere definito nel merito una volta venuta meno la utilità della pronuncia. Il venir meno dell’interesse alla decisione preclude l’esame delle censure e impone la declaratoria di improcedibilità, con la conseguente regolazione delle spese di lite secondo giustificati motivi.

Il Fatto

Una società farmaceutica, titolare del diritto di commercializzazione esclusiva di un medicinale contenente un determinato principio attivo, ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ha indetto un appalto specifico per la fornitura di specialità medicinali, unitamente alla lettera d’invito e alla tabella dei lotti. La contestazione riguardava in particolare il lotto relativo al medicinale oggetto di esclusiva, che poteva essere acquistato solo previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione.

La ricorrente ha dato conto di avere già impugnato i medesimi atti con un precedente ricorso e di avere riproposto il gravame dopo essere divenuta aggiudicataria del lotto, senza impugnare espressamente l’aggiudicazione. La questione è giunta davanti al Tribunale, che ha trattenuto la causa in decisione dopo la costituzione della stazione appaltante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che con il giudizio in esame erano stati impugnati gli stessi atti già gravati e annullati con una precedente sentenza del medesimo Tribunale, resa a definizione del distinto giudizio. All’udienza, il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, per effetto dell’annullamento degli atti impugnati in parte qua.

Su questa premessa il Tribunale ha richiamato gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che governano rispettivamente i casi di improcedibilità e la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Il venir meno dell’interesse alla decisione, conseguente all’integrale soddisfazione della pretesa per effetto dell’annullamento già intervenuto, preclude ogni esame nel merito delle censure.

Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna utilità della pronuncia invocata. La decisione non ha affrontato il merito delle doglianze, assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ravvisato giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, in considerazione dell’evoluzione della vicenda processuale. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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