Contributi radiofoniche, dipendenti a progetto esclusi dal computo (TAR Lazio n. 3389 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi alle emittenti radiofoniche commerciali, il requisito del numero dei dipendenti compresi i giornalisti previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017 esclude dal computo i soggetti legati all’emittente da rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato. La collaborazione coordinata e continuativa non integra il rapporto di lavoro subordinato richiesto dalla norma, con la conseguenza che l’espunzione del collaboratore determina il mancato raggiungimento del numero legale di dipendenti. L’esclusione dalla graduatoria è legittima quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria effettiva e instaurato un contraddittorio reale con il richiedente.
Il Fatto
La società ricorrente esercita l’attività di radiodiffusione commerciale in ambito locale. Per l’annualità 2023 ha presentato domanda per ottenere il contributo previsto dal d.P.R. n. 146/2017. Nel computo dei dipendenti utili al punteggio aveva indicato un giornalista.
Il Ministero, a seguito di controllo con l’INPS, ha rilevato che il giornalista non risultava dipendente e ha chiesto chiarimenti sulla natura del rapporto e su eventuali periodi di aspettativa. Dall’istruttoria è emerso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il nominativo è stato quindi escluso dall’elenco e la domanda è stata dichiarata inammissibile per il mancato raggiungimento del numero di dipendenti richiesto. La società non figura nelle graduatorie provvisoria e definitiva e ha impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso rilevando che i motivi dedotti non contestano nel merito le ragioni dell’esclusione, ma si esauriscono in un richiamo astratto a norme e principi generali dell’azione amministrativa. La questione centrale riguarda l’individuazione dei soggetti computabili ai fini del requisito dimensionale.
L’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017 richiama espressamente i “dipendenti compresi i giornalisti“. Per il giudice si tratta di espressione difficilmente equivocabile, che esclude dal computo i soggetti legati all’emittente da rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato. La collaborazione coordinata e continuativa non è quindi utile ai fini del punteggio.
L’espunzione del giornalista ha comportato il mancato raggiungimento del numero legale dei dipendenti occupati nel biennio precedente, considerato l’intero organico. Il Collegio osserva che l’esclusione risulta plurimotivata, poiché non soddisfa il requisito né per l’anno in corso né per il biennio precedente, e che sul punto la ricorrente non ha formulato censure specifiche. La legittimità del provvedimento espulsivo ne deriva come conseguenza.
Quanto all’asserita ineffettività del contraddittorio, il Tribunale rileva che l’amministrazione ha chiesto più volte chiarimenti alla parte, dimostrando un’interlocuzione reale. A conferma della concretezza del dialogo procedimentale, la vicenda è sfociata in una procedura di reclamo, ulteriore occasione di contatto tra l’istante e l’amministrazione. Le doglianze sulla motivazione apparente e sul contraddittorio fittizio sono dunque infondate.
Il ricorso è stato respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate nei confronti del Ministero resistente, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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