Sostegno scolastico e improcedibilità con accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori (TAR Campania n. 4147 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento di assegnazione di ore di sostegno didattico, divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito dell’integrale riconoscimento della pretesa, può essere esaminato nel merito ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. quando il ricorrente manifesti un interesse concreto ed attuale all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di un successivo giudizio risarcitorio. In tal caso il giudice accerta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, ravvisando il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ove l’amministrazione abbia determinato il monte ore di sostegno in modo standardizzato, senza calibrare la decisione sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali. La soccombenza virtuale dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
Una ricorrente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore con disabilità grave, ha impugnato il provvedimento con cui l’istituto scolastico aveva assegnato al figlio un monte ore di sostegno settimanale ritenuto insufficiente rispetto all’orario di frequenza. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 22 ottobre 2025, che aveva confermato un’assegnazione pari a 25 ore settimanali, chiedendo l’accertamento del diritto a un insegnante di sostegno per l’intera durata dell’orario scolastico, pari a 30 ore.
Nelle more del giudizio l’amministrazione scolastica ha adottato nuovi atti, garantendo al minore un ulteriore insegnante di sostegno a copertura dell’intero orario settimanale. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, insistendo tuttavia per l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori e per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, stante la dichiarazione della ricorrente e in assenza di controdeduzioni delle amministrazioni resistenti, il ricorso e i motivi aggiunti sono divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La pretesa sostanziale è stata infatti integralmente soddisfatta in via amministrativa, in conformità alle statuizioni cautelari.
Il Collegio esamina poi la richiesta di applicazione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto quando l’annullamento non risulti più utile per il ricorrente ma sussista l’interesse ai fini risarcitori. Il Tribunale ritiene che i provvedimenti che avevano inizialmente assegnato un monte ore insufficiente siano effettivamente illegittimi.
A sostegno di tale conclusione richiama integralmente le due ordinanze cautelari emesse nel giudizio, condivise dal Collegio. In esse si era rilevata la contraddittorietà tra l’atto impugnato e le risultanze del PEI, nonché la necessità, emersa dal verbale GLO, che l’alunno fosse seguito dal docente di sostegno per tutto l’orario di permanenza a scuola, non essendo le difficoltà riconducibili a una specifica fascia oraria.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata in materia, secondo cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, potendo giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica. L’amministrazione, motivando in modo standardizzato e correlato alle esigenze di contenimento della spesa, ha omesso di considerare il concreto fabbisogno del minore, incorrendo nei vizi di eccesso di potere dedotti in ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le pone a carico delle amministrazioni scolastiche, in solido tra loro, per la soccombenza virtuale, liquidandole in € 2.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario, ex art. 93, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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