Rilascio del titolo di riserva per mero errore di compilazione della domanda (TAR Lazio n. 3300 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti selettivi, l’erronea collocazione del titolo di riserva in una sezione diversa da quella prevista dal format telematico della domanda di partecipazione costituisce mera irregolarità, non omissione della dichiarazione. Il titolo tempestivamente e compiutamente dichiarato dal candidato, che ne risulti effettivamente in possesso, deve essere valutato dalla commissione senza necessità di soccorso istruttorio e senza che si configuri alcuna integrazione postuma della domanda. Le previsioni del bando che precludono la valutazione del titolo non inserito nell’apposito campo, prive di natura normativa, non possono comprimere gli spazi di regolarizzazione dei meri errori materiali né pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato, a detrimento del principio del reclutamento dei più capaci e meritevoli. Resta fermo il principio di autoresponsabilità solo quando la dichiarazione sia del tutto omessa o la documentazione integrativa sia volta a sanare un requisito mancante.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso bandito con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023, in applicazione del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso ADSS nella Regione Lazio. Nella domanda dichiarava il possesso del titolo di servizio civile universale, che il bando riconosce come titolo di riserva, ma lo inseriva nella sezione “altri titoli valutabili” anziché nella sezione “titoli di riserva”.

Approvata la graduatoria con decreto del 25.11.2024 n. 2374, il nominativo del candidato non compariva con il punteggio di 166 e senza attribuzione della riserva dei posti. Il ricorrente impugnava quindi la graduatoria e il decreto di approvazione, deducendo l’omessa valutazione del punteggio e del titolo di riserva, la violazione della disciplina sul servizio civile e il mancato soccorso istruttorio. Con motivi aggiunti gravava i successivi decreti prot. n. 1639 del 26.07.2025 e prot. n. 1712 del 06.08.2025, recanti l’integrazione delle graduatorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso incentrando la decisione sulla seconda censura. L’Amministrazione sosteneva che il sistema telematico non avesse elaborato il titolo perché inserito nella sezione errata, con la conseguente impossibilità per la commissione di attivare il soccorso istruttorio. Il giudice non condivide questa impostazione.

Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda, a pagina 4, il possesso del servizio civile universale svolto senza demerito, e il bando richiama espressamente la norma che riconosce ai partecipanti la riserva del 15% dei posti. La dichiarazione, dunque, non era omessa, ma solo collocata in una sezione difforme dal format.

Il Tribunale richiama la propria pronuncia TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 27 dicembre 2024, n. 23569, rimasta inappellata, che aveva già affermato come il mancato rispetto pedissequo del format costituisca mera irregolarità e che i titoli indicati nella domanda siano valutabili a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio. Non si tratta, osserva il Collegio, di integrare postumamente la domanda o la documentazione attestante un requisito di accesso, ma di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato, salva la verifica del possesso effettivo.

Ne consegue l’inapplicabilità del principio di autoresponsabilità dei concorrenti invocato dall’Amministrazione sulla scorta di Cons. Stato, sez. VII, sentenza 2 settembre 2024, n. 7334. Quel principio, secondo il Collegio, presuppone un’omissione o un’incompletezza idonea a vulnerare la par condicio competitorum: ipotesi che non ricorre quando la dichiarazione esiste ed è completa nel contenuto. Parimenti inconferente è l’argomento secondo cui l’errore avrebbe impedito alla commissione di avvedersene, perché ciò che rileva è l’esistenza di una dichiarazione del titolo di riserva non valutata.

Il Collegio aggiunge che le previsioni del bando, prive di natura normativa, non possono comprimere gli spazi di regolarizzazione dei meri errori materiali né pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato, in contrasto con il principio del reclutamento dei più capaci e meritevoli e senza determinare disparità di trattamento. Assorbite le altre doglianze, il ricorso è accolto con obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto del titolo di riserva dichiarato, con ogni conseguenza sull’esito del concorso. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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