Concessioni cimiteriali: irricevibilità per tardività e inammissibilità della voltura (TAR Puglia n. 36 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La translatio iudicii opera senza elidere le preclusioni e le decadenze già maturate, sicché la riassunzione innanzi al giudice amministrativo non sana la tardività dell’impugnazione di atti amministrativi notificati alla dante causa prima dell’introduzione del giudizio. Lo ius sepulchri, pur atteggiandosi come diritto reale nei rapporti inter privati, recede dinanzi ai poteri autoritativi dell’amministrazione concedente, configurandosi come interesse legittimo a fronte di atti di autotutela. La mancata richiesta di voltura entro i termini regolamentari impedisce all’erede di chiedere la voltura della concessione originaria.
Il Fatto
La ricorrente, erede della zia, chiedeva l’annullamento delle note comunali che disconoscevano la validità della concessione cimiteriale rilasciata nel 1942 al padre per 99 anni, nonché l’accertamento del diritto alla voltura della concessione e la ripetizione delle somme versate a seguito del rinnovo ventennale del 1994.
Il giudizio traeva origine da una causa civile introdotta nel 2018 dinanzi al Giudice di Pace, definita con sentenza che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, confermato dalla Cassazione. La ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la domanda di annullamento è irricevibile per tardività. La translatio iudicii non consente di eludere i termini di decadenza, poiché l’art. 11, comma 2, c.p.a. fa salvi gli effetti processuali della domanda solo se il giudizio è riproposto entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione sulle questioni di giurisdizione, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
Nel merito, la domanda è altresì infondata. L’art. 22 del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale impone agli eredi di dare notizia della morte del concessionario al Sindaco entro trenta giorni, con contestuale richiesta di voltura. La mancata attivazione di tale adempimento impedisce alla ricorrente di chiedere legittimamente la voltura della concessione originaria del 1942, tanto più che tale concessione non recava alcuna esplicita indicazione della durata.
La domanda di restituzione delle somme versate è stata respinta, non essendo stata dimostrata tempestivamente la illegittimità degli atti impugnati e la nullità della deliberazione comunale del 1994, cui era seguito il contratto di rinnovo.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto alla voltura, il Collegio l’ha dichiarata inammissibile, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui lo ius sepulchri, pur configurandosi come diritto reale nei rapporti tra privati, non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi dell’amministrazione concedente, trattandosi di posizione soggettiva che trova fonte nel provvedimento di concessione e che soggiace alle determinazioni del concedente, con conseguente configurabilità di interessi legittimi a fronte di atti di autotutela.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.