Condono e vincolo cimiteriale assoluto: nessun silenzio-assenso e demolizione (TAR Toscana n. 414 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto cimiteriale di cui all’art. 338 R.D. 1265/1934 opera ope legis, prevale sulle contrastanti previsioni urbanistiche e impedisce la sanatoria delle opere abusive realizzate in sua violazione, tanto con provvedimento espresso quanto per effetto del silenzio-assenso. La deroga del 10% prevista dal comma 7 della medesima disposizione, di natura eccezionale e di stretta interpretazione, ammette solo interventi di recupero dell’edificio preesistente e non ampliamenti plano-volumetrici; grava sul privato l’onere della prova della data di realizzazione e della consistenza delle opere, con conseguente legittimità del diniego di condono e dell’ordine di demolizione.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune sulla domanda di condono presentata nel 1986, avente a oggetto la chiusura con infissi di una loggia preesistente, la realizzazione di un servizio igienico e di un locale ripostiglio. Le opere insistono entro la fascia di 200 metri dal cimitero di Trespiano.

Il diniego si fonda sulla non compatibilità delle opere con il vincolo cimiteriale, non essendo dimostrato che l’incremento volumetrico rientri nel limite del 10% previsto dall’art. 338, comma 7, R.D. 1265/1934. Il provvedimento impugnato contiene anche l’ordine di demolizione delle opere non sanate. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere assoluto del vincolo di inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto cimiteriale. Le opere sono pacificamente site a distanza inferiore a 200 metri dal cimitero e contrastano quindi con un limite che vale non solo per le nuove costruzioni, ma per ogni intervento realizzato in sua violazione. Il vincolo opera ope legis e prevale su ogni contrastante previsione del piano regolatore.

Quanto alla deroga del 10%, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 338, comma 7, R.D. 1265/1934 ammette unicamente interventi di recupero dell’edificio preesistente, che non aumentino la superficie abitabile. La norma, di natura eccezionale, va interpretata in senso stretto: non sono assentibili interventi comportanti nuovo consumo di suolo o trasformazioni integrali delle preesistenze. Nel caso concreto, gli interventi oggetto di condono sono ampliamenti plano-volumetrici di consistenza eccedente il limite, non smentiti da prove contrarie.

Il Collegio affronta poi il riparto dell’onere della prova. Spetta al privato dimostrare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto, nonché il suo stato legittimo; solo l’esibizione di concreti elementi probatori trasferisce l’onere in capo all’amministrazione. Nel caso di specie, il tecnico di parte ha dichiarato che, per un materiale errore, nessuna documentazione integrativa è stata trasmessa in fase procedimentale: la prova è stata prodotta solo dopo l’adozione del diniego. Il Comune ha quindi correttamente negato la sanatoria.

Il Collegio rigetta anche le censure sull’asserita formazione del silenzio-assenso. L’art. 35, comma 18, legge n. 47/1985 subordina l’accoglimento tacito a requisiti che non sussistono quando le opere ricadono in zona gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell’art. 33 della stessa legge. Il silenzio non può formarsi né equivale mai ad assenso in presenza di un vincolo incompatibile con l’opera.

Infine, il Collegio reputa infondate le doglianze sulla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza e sull’omessa motivazione della scelta demolitoria: in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta nessun intervento è realizzabile, né può formarsi alcun silenzio-assenso. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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