Inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio tardivo o privo di pars costruens (Cass. civ. Sez. 3 n. 1496 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice investito della controversia dopo la riassunzione oltre il termine perentorio di cui all’art. 38 cod. proc. civ., dovendo il potere essere esercitato, o espressamente riservato, entro la prima udienza di trattazione. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., il regolamento d’ufficio con cui il giudice ad quem, nel contestare la declinatoria di competenza per materia pronunciata dal primo giudice, non indichi la competenza per materia o territoriale inderogabile del giudice a quo o di un terzo giudice, limitandosi a escludere la propria: in tal caso la competenza resta regolata solo per valore e l’eventuale accoglimento produrrebbe un effetto non consentito dall’ordinamento.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile sito nel Comune di Maruggio (TA) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni da allagamenti asseritamente derivati dall’errata esecuzione di un tratto stradale in zona ad alta pericolosità idraulica. Il contraddittorio veniva esteso alla ditta esecutrice dei lavori e alle società chiamate in garanzia. Il Tribunale, ritenuta la controversia inerente a questioni di rispetto delle prescrizioni idrogeologiche e idrauliche, dichiarava con ordinanza del 21 novembre 2023 la propria incompetenza per materia, rimettendo la causa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli.
Riassunto il giudizio, il T.R.A.P. di Napoli, con ordinanza del 17 settembre 2025, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, rilevando che la controversia non involgesse il governo delle acque pubbliche, vertendo esclusivamente in materia di realizzazione di opere edili. Una delle parti chiamate depositava scrittura difensiva, aderendo alla richiesta di declaratoria della competenza del Tribunale di Taranto; il Pubblico Ministero concludeva nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio sotto un duplice profilo. In primo luogo, rileva la tardività dell’istanza: il potere di sollevare il conflitto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., deve essere esercitato, o espressamente riservato, entro la prima udienza di trattazione, non potendo la celebrazione di udienze di mero rinvio procrastinare il termine. Nel caso di specie, dalla cronologia degli atti emerge che il giudice, alla prima udienza del 2 aprile 2024, si era limitato a rinviare la causa per valutare la questione di competenza, senza formulare alcuna riserva espressa, e l’ordinanza di rimessione era intervenuta solo il 17 settembre 2025. La Corte chiarisce che la riserva di provvedere, per essere idonea a conservare il potere, deve essere espressa, non potendosi desumere implicitamente dalla mera necessità di valutare una questione decidibile in udienza.
In secondo luogo, la Corte afferma che il regolamento d’ufficio è proponibile solo in presenza di un conflitto negativo per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ex art. 28 cod. proc. civ., e richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 1202 del 18/01/2018): è inammissibile il regolamento d’ufficio allorché il secondo giudice, escludendo la propria competenza per materia, ritenga che la competenza sia regolata solo per valore o per territorio derogabile, poiché in tal caso l’accoglimento produrrebbe un effetto non consentito dall’ordinamento.
Nella specie, il T.R.A.P. aveva svolto argomentazioni condivisibili per contestare la fondatezza della declinatoria del Tribunale, escludendo che le acque piovane di ristagno rientrino nella nozione di acque pubbliche di cui all’art. 1 r.d. n. 1775 del 1933. Tuttavia, alla pars destruens non aveva fatto seguito la pars costruens, necessaria per individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo giudice o di un terzo: la controversia, non presentando elementi di assoggettamento alla cognizione di un giudice specializzato per ragioni di materia, resta regolata dagli ordinari criteri di valore e territorio. La Corte dichiara pertanto inammissibile l’istanza e fissa il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al T.R.A.P. di Napoli, senza provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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