Firma non equipollente a sottoscrizione nella domanda otto per mille (TAR Lazio n. 2941 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione della domanda di ammissione al riparto della quota dell’otto per mille devoluta alla diretta gestione statale costituisce elemento essenziale della richiesta, la cui mancanza non è sanabile per via di soccorso istruttorio. Alla sottoscrizione autografa e alla firma digitale, nonché alle forme equipollenti di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, non può essere assimilata la mera immagine di firma, ossia la riproduzione digitale di una sottoscrizione aliunde apposta, che non attesta la certa riferibilità dell’istanza al dichiarante. A fronte di un atto plurimotivato, la legittimità della determinazione accede alla legittimità di uno solo dei motivi indicati.
Il Fatto
Una organizzazione non governativa attiva nella cooperazione internazionale presentava, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 76/1998, istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere un contributo a valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, categoria “Fame nel mondo”, a sostegno di un progetto di sviluppo economico in Africa occidentale.
La Presidenza notificava preavviso di rigetto, rilevando firme apposte sugli allegati obbligatori mediante mere immagini di firma e carenza di idonea dichiarazione bancaria sulla capacità finanziaria. La ricorrente integrava la documentazione, trasmettendo i moduli con firma autografa e una lettera di referenze aggiornata dell’istituto di credito, ma l’Amministrazione confermava l’esclusione. Proponeva quindi ricorso al TAR, integrato da motivi aggiunti avverso il D.P.C.M. di riparto dell’annualità 2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. La legge n. 222/1985 individua le finalità della quota a gestione statale; il d.P.R. n. 76/1998 disciplina criteri e procedure, prescrivendo che la domanda sia redatta secondo la modulistica approvata, la cui presentazione è imposta a pena di esclusione. Le Linee Guida per l’annualità richiamano più volte l’esigenza di sottoscrizione della domanda e degli allegati.
Il nodo è la sottoscrizione mediante immagine di firma. Il Collegio definisce tale figura come l’immagine digitale di una firma autografa, ottenuta per scansione di un documento cartaceo già firmato. Ritiene che essa non abbia attitudine dimostrativa equipollente alla firma autografa o a quella digitale, perché rende incerta l’imputabilità della sottoscrizione al soggetto che se ne assume autore.
La sentenza distingue nettamente questa ipotesi dalle forme equipollenti ammesse. Richiama l’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, che considerano valide le istanze trasmesse telematicamente se sottoscritte con firma digitale, ovvero con firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità, ovvero ancora inviate da un domicilio digitale censito. La trasmissione via PEC non vale, di per sé, a supplire la sottoscrizione mancante.
Ne deriva il divieto di soccorso istruttorio: non si versa in una mera irregolarità formale, ma nella mancanza ab origine di un elemento essenziale, espressamente richiesto, che non può essere recuperato ex post senza alterare la par condicio dei concorrenti.
Accertata la legittimità del rilievo sulla sottoscrizione, il Tribunale si dichiara dispensato dall’esame degli ulteriori profili, applicando il principio per cui, di fronte ad atti plurimotivati, la legittimità della determinazione accede alla legittimità di uno solo dei motivi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.