Riconoscimento titolo estero sostegno: non basta l’equivalenza (Cons. Stato n. 6830 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito all’estero per l’insegnamento di sostegno non è dovuto quando quel titolo sia privo di carattere ufficiale e di efficacia abilitante nello Stato membro d’origine. Gli artt. 45 e 49 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia, non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione non riconosciuto legalmente dallo Stato di provenienza e privo di qualsiasi carattere ufficiale. La direttiva 2005/36/CE non trova applicazione quando l’istante non abbia conseguito, nello Stato d’origine, un titolo che lo qualifichi per l’esercizio di una professione regolamentata. È altresì legittimo il diniego fondato sulla comparazione in concreto tra i percorsi formativi, quando il confronto riveli differenze incolmabili e l’esito negativo costituisca esercizio di un potere tecnico-discrezionale non abnorme né palesemente irragionevole.
Il Fatto
Un docente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna per la specializzazione sul sostegno scolastico, invocando il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero ha respinto l’istanza con decreto motivato su due argomenti: il titolo non sarebbe valido in Spagna come abilitazione alla professione regolamentata di insegnante di sostegno e, comunque, la comparazione tra i percorsi formativi rivelerebbe differenze incolmabili.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo non dirimente l’assenza di efficacia abilitante in Spagna e censurando la comparazione come non adeguatamente approfondita. Il Ministero ha proposto appello, segnalando che nelle more era intervenuta una pronuncia della Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale del medesimo TAR.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il gravame e, in riforma della sentenza, conferma il diniego impugnato. Il Collegio dichiara di uniformarsi all’unanime orientamento della Sezione, richiamando le ordinanze della Sez. VII nn. 2100, 2933, 2980, 2985, 3339, 3343, 3340, 3342, 3355, 3386, 3415, 3656, 4710, 4098 e 4099 del 2024, le nn. 182 e 184 del 2025 e le sentenze n. 5066/2024 e n. 8392/2025.
Sul piano del titolo abilitante, il Collegio ribadisce che l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che dalla sola frequenza del corso di specializzazione per il sostegno possa discendere in Italia un qualsivoglia effetto abilitante. L’istante non ha prodotto alcun attestato conforme alla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, rilasciato dal competente Ministero spagnolo, ma un mero attestato di formazione professionale rilasciato da un’università privata in collaborazione con una società. Il Ministero ha accertato che quel titolo rientra tra i cd. “titoli propri” delle università, non ufficiali, non abilitanti e non oggetto di riconoscimento.
Tali conclusioni sono conformi alla recente sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2025, che ha dichiarato che gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro non legalmente riconosciuto da quello Stato e privo di carattere ufficiale.
In ogni caso, il diniego resta fondato anche sulla comparazione in concreto. Il confronto tra il percorso italiano previsto dal D.M. n. 249 del 2010 e dal D.M. del 30 settembre 2011 e quello spagnolo ha evidenziato differenze incolmabili: il documento spagnolo richiama il sostegno “educativo” e non “didattico”; non dà conto di un idoneo tirocinio nelle scuole con tutor docente di sostegno da almeno cinque anni; non menziona laboratori didattici differenziati per ordine e grado; non prevede formazione sull’approccio ICF; non documenta il conseguimento dei 60 CFU richiesti dall’art. 7 del D.M. 30 settembre 2011; non chiarisce, essendosi il corso svolto in gran parte da remoto, l’esecuzione di laboratori o tirocini, esclusi nei casi previsti dall’allegato C del medesimo decreto.
Il giudizio di non equipollenza costituisce esercizio di un potere tecnico-discrezionale, limitatamente sindacabile in sede di legittimità, non confutato nei suoi presupposti e non affetto da profili di abnormità o irragionevolezza. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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