Friggitorie e canne fumarie: illegittima la preferenza generalizzata per la canna fumaria (TAR Lazio n. 2396 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 64-bis del Regolamento di igiene di Roma Capitale, come modificato dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 140 del 2025, è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui subordina a condizioni l’impiego di apparati tecnologici alternativi alla canna fumaria, perché contrasta con l’art. 78, comma 1, lettera e), della legge della Regione Lazio n. 22 del 2019. La norma regionale, pur non abrogando i regolamenti comunali già vigenti, impone ai Comuni di favorire sistemi di smaltimento dei fumi ecologicamente avanzati e preclude di individuare aprioristicamente nella canna fumaria l’unico strumento idoneo. Il vizio non risiede nella preferenza in sé per la canna fumaria, astrattamente ammissibile, ma nell’adozione di tale scelta in difetto di alcuna istruttoria tecnico-scientifica sulla insussistenza di metodi alternativi di pari o superiore efficacia. La disapplicazione del regolamento travolge il provvedimento che ne costituisce applicazione, anche quanto alla specificazione relativa agli esercizi che friggono cibi.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Roma, avviata con SCIA del 29 agosto 2024, nella quale ha dichiarato il rispetto dell’art. 64-bis del Regolamento di igiene capitolino. A seguito di un sopralluogo, la Polizia di Roma Capitale ha accertato che le emissioni della friggitoria erano smaltite mediante cappe e carboni attivi, anziché tramite condotto di espulsione.
Dopo l’avvio del procedimento e un preavviso di sospensione, Roma Capitale ha disposto con determinazione dirigenziale del 29 luglio 2025 la cessazione dell’attività di friggitoria. La società ha impugnato il provvedimento e, in via derivata, l’art. 64-bis del regolamento, deducendo il decorso del termine annuale dalla SCIA, l’errata qualificazione della propria attività e l’illegittimità della norma regolamentare. Il ricorso cautelare è stato respinto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene tempestiva l’impugnazione del regolamento: la disposizione ha prodotto effetti pregiudizievoli solo con la determinazione del luglio 2025. Nel merito, il collegio esamina l’art. 64-bis, che pone la regola dello smaltimento dei fumi tramite condotti di espulsione e ammette in deroga apparati alternativi, escludendo però le attività di friggitoria, qualificate come industrie insalubri di seconda classe.
Il rinvio all’art. 216 del R.D. n. 1265 del 1934 e al D.M. 5 settembre 1994 non consente di circoscrivere la nozione di friggitoria ai soli esercizi che somministrano esclusivamente cibi fritti. Manca, nell’ordinamento statale e regionale, una definizione normativa di friggitoria basata su indici di qualificazione. Nemmeno l’allegato al d.lgs. n. 152/2006 o la legge regionale n. 21/2006 offrono tale definizione. Il Tribunale conclude che la norma regolamentare si riferisce alla attività di frittura in sé, quale fonte di emissioni moleste, a prescindere dalla denominazione dell’esercizio.
Su questa base, il provvedimento impugnato risulta conforme al regolamento. Il collegio procede però d’ufficio al vaglio di compatibilità con la legge regionale, applicando il principio della gerarchia delle fonti e il potere di disapplicazione della norma secondaria (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3623 del 2014). L’art. 78, comma 1, lettera e), della l.r. Lazio n. 22 del 2019 richiede ai Comuni di favorire apparati tecnologici “innovativi, ecologicamente all’avanguardia” per lo smaltimento dei fumi, con particolare attenzione ai centri storici.
Roma Capitale, con la riforma del 2019, ha invece irrigidito l’obbligo di canna fumaria, riservando i metodi alternativi a ipotesi meramente derogatorie. Ciò contrasta con l’indirizzo regionale e con l’art. 12, comma 2, del regolamento regionale n. 1 del 2009. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 1189 del 2023; Sez. V n. 524 del 2019) ammette la validità, talora la preferibilità, dei sistemi a carboni attivi, ma tali conclusioni derivano da accertamenti tecnici di casi concreti e non possono essere generalizzate. Il vizio decisivo è l’adozione della preferenza per la canna fumaria senza alcuna istruttoria tecnico-scientifica.
La disapplicazione del comma 2 dell’art. 64-bis travolge anche la specificazione relativa agli esercizi che friggono cibi, aprendo a un regime di tendenziale equiparazione tra canna fumaria e metodi alternativi, fermo il potere dell’amministrazione di verificarne l’adeguatezza nel caso concreto. Il ricorso è pertanto accolto e la determinazione dirigenziale annullata, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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