Obbligo di riesame del divieto di detenzione armi in caso di sopravvenienze (TAR Liguria n. 285 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione delle armi di cui all’art. 39 TULPS, non prevedendo un limite di efficacia temporale, non può essere mantenuto sine die quando venga meno l’attualità del giudizio di pericolosità. In caso di sopravvenienze che incidono sui presupposti di adozione del provvedimento, l’interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere al destinatario un interesse giuridicamente protetto a ottenere, dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, un aggiornamento della propria posizione e la revoca dell’atto inibitorio. Tale dovere di riesame non è escluso dalla inoppugnabilità del provvedimento, derivando dall’efficacia tendenzialmente perpetua dell’atto e dalla necessità di adeguare la posizione del privato alla situazione mutata.

Il Fatto

Un vigile del fuoco, destinatario di un divieto di detenzione delle armi adottato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 39 TULPS sulla base di una notizia di reato per violazioni degli artt. 337 e 651 cod. pen., vedeva archiviato il procedimento penale. Dopo un precedente ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, presentava una nuova istanza di riesame in autotutela, rimasta senza riscontro. Avverso il silenzio dell’Amministrazione, proponeva ricorso dinanzi al TAR per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il TAR, condividendo l’orientamento già espresso in precedenti pronunce, afferma che il divieto di detenzione delle armi ex art. 39 TULPS non può avere efficacia indeterminata. Poiché la norma non fissa un termine di efficacia della misura, l’atto inibitorio deve ritenersi giustificato solo finché permane l’attualità del giudizio di pericolosità del destinatario. La Corte precisa che il fondamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame risiede nel binomio tra efficacia perpetua del provvedimento e necessità di adeguare la posizione del privato alle sopravvenienze, in un’ottica costituzionalmente orientata che non ammette il mantenimento sine die di una misura limitativa in assenza di un interesse pubblico attuale.

Con riferimento al caso concreto, il Collegio rileva che l’Amministrazione è rimasta inerte sull’istanza presentata dal ricorrente, contravvenendo al dovere di pronunciarsi espressamente. L’accertata inerzia comporta la condanna della Prefettura a concludere il procedimento di riesame entro il termine di 90 giorni, ferma restando l’ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze segnalate dall’interessato, inclusa la sorte dell’imputazione ex art. 651 cod. pen. non ricompresa nell’archiviazione.

La decisione accoglie il ricorso, dichiara l’illegittimità del silenzio e dispone la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della vicenda e del collegamento con il precedente giudizio conclusosi con declaratoria di improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 651 c.p.

Tutte le 26 sentenze sull'art. 651 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *