Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Basilicata n. 403 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata su istanza della parte ricorrente e in applicazione del principio dispositivo, determina la definizione del giudizio in rito, senza esame nel merito delle censure proposte. La relativa declaratoria preclude ogni valutazione sulla fondatezza dell’impugnazione e comporta, in ragione della definizione in rito, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La carenza di interesse può essere rilevata anche a seguito di memoria depositata in prossimità dell’udienza, quando la stessa parte che aveva proposto il ricorso ne affermi il venir meno sopravvenuto.
Il Fatto
La parte ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione ha autorizzato una società alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione, unitamente al verbale della conferenza di servizi e a una serie di pareri e note degli enti interessati. Con successivo atto di motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione ad ulteriori determinazioni e alla comunicazione di avvenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, con avvio del procedimento di occupazione d’urgenza.
Nel corso del giudizio la sola società controinteressata si è costituita. All’udienza pubblica la parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la parte ricorrente ha depositato memoria in data odierna e ha ribadito in sede di discussione la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. La richiesta proviene dunque dalla stessa parte che aveva introdotto il giudizio.
Su tale presupposto il Collegio afferma la sussistenza dei requisiti per la declaratoria di carenza di interesse, richiamando espressamente il principio dispositivo che governa l’iniziativa processuale e la sua eventuale rinuncia. Il giudizio, pertanto, si definisce in rito.
La definizione in rito del giudizio costituisce, secondo il Tribunale, ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese tra le parti. Il Collegio non procede ad alcun esame nel merito delle numerose censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Il dispositivo dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e compensa le spese. Il provvedimento è eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale, che ne cura la comunicazione alle parti.
Nota della Redazione
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