L’interpretazione della circolare ministeriale è accertamento in fatto riservato al giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 8437 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un provvedimento amministrativo, come quella di un atto negoziale, costituisce tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per motivazione inadeguata. Onde far valere la violazione sotto il primo profilo, il ricorrente deve indicare specificamente i canoni asseritamente violati e i principi in essi contenuti, precisando in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa da quella accolta dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda della società volta a ottenere la declaratoria di insussistenza delle condizioni per la revoca di un finanziamento pubblico. Il giudice d’appello aveva condiviso l’impostazione di primo grado, ritenendo che il totale completamento del progetto e il pagamento dell’80% dei fornitori entro il termine di 14 mesi non costituisse un requisito previsto a pena di revoca dei contributi. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 123/1998, l’errata interpretazione dei punti 4.1. e 5.3. della circolare ministeriale e degli artt. 1455 e 1457 cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente ricordato che l’interpretazione di un provvedimento amministrativo, al pari di quella di un atto negoziale, è un tipico accertamento in fatto rimesso al giudice di merito. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non si configuri una violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. oppure un’ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.
Per far valere la violazione dei canoni ermeneutici, il ricorrente non può limitarsi a una censura generica, ma deve fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione, indicando specificamente i canoni asseritamente violati e i principi in essi contenuti. Deve inoltre precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. In assenza di tali deduzioni, il motivo che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione risulta inammissibile, laddove si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione alternativa.
Nel caso di specie, il Ministero ricorrente non aveva dedotto la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, né aveva censurato alcun difetto di motivazione, limitandosi a invocare una diversa interpretazione del testo della circolare ministeriale. Il giudice d’appello aveva invece fondato la propria decisione su un’interpretazione non solo letterale ma anche sistematica delle disposizioni della circolare, affermazione che non era stata specificamente aggredita dal ricorrente.
La Corte ha altresì rilevato che il Ministero aveva invocato la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 123/1998, senza considerare che oggetto del contendere non era l’interpretazione della norma di legge speciale, bensì quella della circolare ministeriale. Tale attività valutativa è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti sopra illustrati, non ricorrenti nella fattispecie. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 1457 c.c. – Termine essenziale per una delle parti