Pensione privilegiata militare: rigetto del ricalcolo del quantum spettante (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 209 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di rinvio, il giudice contabile chiamato a determinare il quantum della pensione privilegiata ordinaria militare applica i criteri ordinari di calcolo della base pensionabile. La maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976 non si estende agli assegni funzionali, che restano estranei alla base pensionabile pur se pensionabili. L’aliquota del 70% di cui all’art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 per la pensione di quarta categoria è criterio fisso di determinazione del trattamento privilegiato, applicabile una volta fissata la base con i criteri ordinari, e non sostituisce il numeratore della quota retributiva. Il meccanismo incrementale per anzianità e categoria opera, invece, solo per le pensioni di settima e ottava categoria ex art. 67, comma 3.

Il Fatto

Il ricorrente, militare cessato dal servizio, ha riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale il giudizio dopo che la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello, con pronuncia di rinvio, aveva parzialmente riformato la decisione di prime cure. Quest’ultima aveva dichiarato la cessata materia del contendere, in ragione del sopravvenuto riconoscimento della pensione privilegiata da parte dell’Istituto previdenziale, e aveva statuito sulla prescrizione dei ratei e sull’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il giudice d’appello ha escluso la cessata materia del contendere, poiché il calcolo dell’Istituto era stato contestato, e, qualificando la determinazione del quantum come questione di fatto, ha rinviato gli atti per la verifica della misura del trattamento nei termini prospettati dal ricorrente. Questi contesta la base pensionabile, l’anzianità utile, la maggiorazione del 18% e l’aliquota applicata.

La Motivazione della Corte

Il giudice del rinvio delimita anzitutto l’oggetto del contendere: le statuizioni su prescrizione e riconoscimento del trattamento privilegiato sono coperte da giudicato. Il giudice d’appello non ha dichiarato illegittimo il calcolo dell’Istituto, ma ha demandato la verifica al giudizio di rinvio.

Sull’anzianità pensionabile la doglianza è respinta: il calcolo precedente non teneva conto di un periodo riscattato ai soli fini del TFS, e il ricorrente, a fronte degli elementi forniti dall’Istituto, non ha offerto prova contraria. L’invocato giudicato sull’anzianità è escluso, perché il quantum comprende anche il calcolo dell’anzianità utile, mai definitivamente statuito.

Quanto alla base pensionabile, il richiamo al sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, operato dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/2021, impone di applicare le distinte quote A e B anche al personale militare, senza trattamenti di favore. La maggiorazione del 18% non ricomprende l’assegno funzionale: la Corte richiama le Sezioni riunite n. 9/2006/QM, secondo cui tali emolumenti, ancorché pensionabili, non confluiscono nella base pensionabile, e l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 193/2003, che ne sancisce l’immodificabilità.

Sull’aliquota, il giudice esclude che il 70% ex art. 67, comma 2, sostituisca il numeratore del 44% della quota retributiva: quella percentuale è criterio fisso di determinazione del trattamento privilegiato di quarta categoria, applicato sulla base determinata con i criteri ordinari, salvo il limite massimo dell’art. 54 e il criterio dell’art. 67, comma 4, se più favorevole. Il meccanismo incrementale per anzianità e categoria è previsto dall’art. 67, comma 3, solo per i trattamenti di settima e ottava categoria. Il ricorso in riassunzione è così rigettato, con spese compensate per la soccombenza sostanziale del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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