Conto giudiziale irricevibile se il modello trasmesso non rappresenta la gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 262 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili che sia stato redatto sul solo modello di riepilogo valutativo delle variazioni è inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente, perché non espone il carico, lo scarico e i resti dei materiali, come richiesto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924. Il conto così formato è pertanto irricevibile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont., e l’agente contabile non può esserne ritenuto responsabile. La mancata trasmissione dei modelli prescritti dall’Amministrazione non è sanata dal deposito in giudizio, a cura della difesa, della documentazione ulteriore, che imporrebbe una nuova istruttoria del giudice designato. Il deposito del conto presso la Sezione è affidato in via esclusiva all’Amministrazione, tenuta al rispetto dei principi di contabilità generale dello Stato.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un reparto dell’Aeronautica militare, resa per il periodo 01.01.2018–31.12.2018 e depositata in data 11.12.2019. Il magistrato istruttore rilevava che il conto era stato compilato mediante il solo modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni, senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 né altro documento idoneo a dare conto di quanto disposto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Rilevava inoltre che il conto copriva l’intero esercizio finanziario, pur essendo l’agente in funzione solo dal 3 maggio 2018, subentrando a un consegnatario cessato il 2 maggio 2018.
La difesa depositava memoria, sostenendo la legittimità della resa del conto per l’intero esercizio in caso di avvicendamento e allegando i modelli 8/M, 9/M e 10/M, oltre agli ordini di carico e scarico. Chiedeva, in subordine, un’ordinanza istruttoria per il deposito della documentazione contabile da parte della Direzione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio di conto, richiamando la Corte costituzionale, sentenza n. 59/2024, quale procedura giudiziale necessaria a verificare la legalità della gestione dell’agente. L’ordinamento attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni pubbliche, secondo moduli non derogabili: a tale verifica non può supplirsi con controlli interni dell’Amministrazione.
Il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, al fine di dimostrare il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e i resti finali. Tali risultanze non si rinvengono nel conto redatto sul modello 16/M, come peraltro non contestato dalla difesa.
Il Collegio chiarisce che l’utilizzo del modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per gli enti locali, non è automaticamente estensibile all’Amministrazione militare. Resta però necessario che il conto esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le Istruzioni tecnico-applicative approvate con D.M. 20.12.2006 confermano che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto e che devono essere trasmessi alla Sezione giurisdizionale, unitamente ai modelli 8/M, 9/M e 10/M.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha trasmesso esclusivamente il modello 16/M, riferito a variazioni non ascrivibili in via esclusiva all’agente. Né il responsabile del procedimento né la relazione dell’organo di controllo interno hanno rilevato la carenza formale o l’estensione del conto alla gestione del precedente consegnatario. La mancata trasmissione del conto con le modalità di legge non può considerarsi sanata dall’acquisizione in giudizio dei modelli depositati dalla difesa, poiché ne deriverebbe una nuova istruttoria del giudice designato. Il conto è dunque irricevibile, senza che l’agente possa esserne ritenuto responsabile; la declaratoria esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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