Dirigenti scolastici, aumenti contrattuali anche dopo il pensionamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 619 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il CCNL Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 40, comma 3, estende integralmente al trattamento di quiescenza i benefici economici di cui all’art. 39, inclusi gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva alla data di cessazione dal servizio. La clausola contrattuale deroga al criterio di determinazione della pensione fondato sulla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio, di cui all’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, poiché, a tali limitati fini, il pensionato è considerato ancora in servizio. La preclusione degli scaglionamenti maturati alla data di cessazione opera solo per il trattamento di fine rapporto e le indennità di buonuscita e anzianità, non per il trattamento pensionistico. L’eccezione di prescrizione quinquennale è infondata quando il termine decorre dalla sottoscrizione del contratto e sia intervenuta diffida interruttiva.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastico dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessata dal servizio il 1.9.2018 ed è titolare di pensione liquidata dall’INPS. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018, nonché dei benefici economici previsti dalla contrattazione integrativa regionale in materia di retribuzione di posizione parte variabile e di risultato.

In particolare, la difesa ha domandato il computo integrale dei miglioramenti previsti dal suddetto contratto, con inclusione nella base pensionabile di tutti gli incrementi dell’art. 39, sia per lo stipendio tabellare sia per la retribuzione di posizione parte fissa, computando anche gli incrementi degli anni successivi alla cessazione. L’INPS ha contestato la fondatezza del ricorso ed eccepito in via residuale la prescrizione quinquennale dei ratei. Il Ministero ha sostenuto di aver correttamente adeguato il trattamento alla data del collocamento in quiescenza e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere o rigettarsi il ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda l’ambito di operatività dell’art. 40 CCNL rispetto agli incrementi retributivi previsti dall’art. 39 con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio. Il Giudice osserva che il comma 3 dell’art. 40 utilizza l’avverbio “integralmente“, con cui ha esteso per intero e senza distinzione i trattamenti economici contemplati dall’art. 39, inclusi tutti gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo.

Pertanto, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione percepita l’ultimo giorno di prestazione, di cui all’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, il contratto collettivo ha previsto una specifica clausola che attribuisce i miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di vigenza contrattuale. A tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio. La Corte richiama sul punto Corte dei Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 12.6.2023 e Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 20.9.2022.

La conclusione è confermata dalla seconda parte del comma 3 dell’art. 40, che ha espressamente limitato gli effetti degli incrementi economici al trattamento di fine rapporto, all’indennità di buonuscita e di anzianità, all’indennità sostitutiva di preavviso e a quella dell’art. 2122 cod. civ., considerando in tali casi solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione. Tale preclusione non è stata prevista per il trattamento di quiescenza. La Corte richiama Sez. giur. Sardegna n. 37 del 14.3.2023 e Sez. giur. Campania n. 366 del 12.6.2023 e n. 466 del 24.7.2023.

Poiché la ricorrente è cessata dal servizio il 1.9.2018, durante la vigenza contrattuale, le spettano tutti i benefici economici del contratto con applicazione per intero sulla base pensionabile al momento della riliquidazione, inclusi gli emolumenti afferenti allo stipendio tabellare e alla retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31.12.2018.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il Giudice la ritiene infondata: il CCNL è stato sottoscritto l’8 luglio 2019 e la ricorrente ha diffidato le amministrazioni con pec del 26 luglio 2023. Considerando il termine di esordio della prescrizione dalla sottoscrizione del contratto e gli effetti interruttivi della diffida, non si è verificata alcuna prescrizione dei ratei maturati. Il ricorso è dunque accolto, con riconoscimento del diritto alla rideterminazione e, sui maggiori ratei, del diritto alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Le spese sono compensate per la complessità giuridica della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *