Discarico del conto del cassiere sanitario e verifica di rispondenza (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 96 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato anche in assenza di una specifica e analitica revisione del conto, quando la rispondenza dello stesso ai requisiti di idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. risulti già accertata, in esito a pregresse pronunce, per conti di contenuto omologo. La verifica analitica costituisce attività istruttoria rimessa alla designazione del magistrato e al decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c., sicché la sua mancata indicazione per l’anno di riferimento legittima il Collegio a pronunciare il discarico valorizzando l’accertamento già conseguito. Il principio non esonera dal controllo di legittimità del conto, ma ne gradua l’approfondimento in funzione delle risorse disponibili e della tipologia di agente contabile.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige — Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’esercizio finanziario 2015, iscritto al registro di segreteria, ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c.
Nella relazione il giudice designato ha proposto il discarico del conto, rappresentando che la Corte, con pregresse sentenze-ordinanze, aveva formulato indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei Comprensori sanitari e che la revisione dei conti successivamente depositati aveva costantemente riscontrato la rispondenza a tali indicazioni. Poiché la verifica di tale rispondenza non risultava più indicata nel decreto presidenziale per l’anno 2025 e l’attività istruttoria andava destinata ad altre figure di agenti contabili, il giudice ha ritenuto non necessaria una specifica revisione del conto in esame. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda la possibilità di pronunciare il discarico del conto senza una revisione analitica dello stesso, quando la rispondenza ai requisiti di legge risulti già accertata per conti omologhi. Il Collegio muove dalla considerazione che il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo il parametro dell’art. 140, comma 2, c.g.c.
Il giudice designato ha ricostruito il contesto: le pregresse sentenze-ordinanze avevano dettato indicazioni in ossequio a tale principio e l’attività di revisione dei conti successivamente depositati aveva confermato la rispondenza alle indicazioni medesime, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Su questa base il Collegio ha ritenuto che la verifica potesse considerarsi già acquisita.
Assume rilievo decisivo il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025, che non indica più la verifica di rispondenza. Il Collegio ne ha tratto che l’attività istruttoria va destinata ad altre figure di agenti contabili, per l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili.
Il Collegio ha quindi aderito alla prospettazione del giudice designato e relatore, considerandola condivisibile, e ha escluso la sussistenza di condizioni ostative alla pronuncia di discarico del conto reso dal cassiere per l’esercizio 2015. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui il giudizio di conto non impone un accertamento analitico uniforme, ma consente di graduare l’istruttoria in ragione della tipologia di agente contabile e delle risorse assegnate, valorizzando gli accertamenti già conseguiti su conti di contenuto analogo.
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Nota della Redazione
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