Cessione gratuita di beni pubblici e interesse pubblico (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 149 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione gratuita di un bene del patrimonio disponibile di un ente locale, pur non essendo espressamente vietata, non può integrare una mera liberalità, dovendo necessariamente perseguire un fine di pubblico interesse. La giurisprudenza contabile afferma la teorica incompatibilità degli atti di cessione gratuita di beni pubblici con i principi che disciplinano la valorizzazione del patrimonio della P.A., salvo che, sulla base della situazione concreta, la cessione gratuita realizzi la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico e il soddisfacimento di un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello perseguito mediante lo sfruttamento economico del bene. La valutazione circa la preferibilità della donazione rispetto ad un diverso atto traslativo oneroso rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’amministrazione, che dovrà motivare adeguatamente la scelta. La funzione consultiva della Corte dei conti non può estendersi alla valutazione della concreta attività gestionale, ma solo all’interpretazione generale e astratta della normativa in materia di contabilità pubblica.
Il Fatto
Il Comune istante, proprietario di una tendostruttura non più utilizzata dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico per cui era stata realizzata, ha chiesto alla Sezione un parere sulla possibilità di espletare una procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare un operatore a cui donare il bene. L’operatore selezionato si sarebbe fatto carico dello smontaggio e dell’eventuale smaltimento dei materiali non riutilizzabili. Il bene era stato inserito nel piano delle alienazioni, ma cinque esperimenti d’asta erano andati deserti e la struttura versava in condizioni di degrado; la permanenza nel patrimonio comunale avrebbe comportato oneri di rimozione e smaltimento stimati in una certa cifra.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato in primo luogo che la richiesta rientra nella funzione consultiva prevista dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, chiarendo il rapporto con la nuova disciplina di cui all’art. 2 della legge n. 1/2026. Tale ultima disposizione, che introduce una competenza consultiva per questioni connesse all’attuazione del PNRR, riveste carattere di specialità e non ha abrogato la competenza generale a rendere pareri su questioni generali ed astratte di contabilità pubblica.
La richiesta è stata ritenuta ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo formulata dal Sindaco, e sotto quello oggettivo, limitatamente all’interpretazione generale ed astratta della normativa concernente la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. La Sezione ha escluso che il parere possa intervenire nella valutazione della concreta attività gestionale, incompatibile con la posizione di terzietà della Corte. Nel merito, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione civile, secondo cui gli enti pubblici hanno capacità di donare, ma gli atti di liberalità devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse (sentenza n. 11369 del 2012).
La Corte ha quindi esaminato le numerose disposizioni che legano la gestione del patrimonio al principio di redditività, tra cui l’art. 97 Cost., l’art. 58 del decreto-legge n. 112/2008 e l’art. 230 del TUEL, evidenziando come la gestione del patrimonio sia orientata alla valorizzazione o alla dismissione onerosa per concorrere all’equilibrio di bilancio. Ha poi ricordato le deroghe espressamente previste, come l’art. 71, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che consente la concessione in comodato di beni non utilizzati.
La giurisprudenza contabile, richiamando le deliberazioni LOMBARDIA/164/2019/PAR, PIEMONTE/16/2020/PAR, BASILICATA/59/2022/PAR, BASILICATA/15/2023/PAR e CALABRIA/70/2024/PAR, ha affermato che la cessione gratuita di beni pubblici è compatibile con i principi di gestione solo se, sulla base della situazione concreta, realizza la migliore e corretta gestione del patrimonio ed il soddisfacimento di un interesse pubblico. Le eccezioni al principio di redditività sono ammesse solo se viene perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto allo sfruttamento economico del bene (v. deliberazioni LOMBARDIA/251/2024/PAR e LOMBARDIA/234/2024/PAR).
Il Collegio ha pertanto concluso che la valutazione sulla possibilità di una donazione, piuttosto che di un diverso atto traslativo, rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’amministrazione, che dovrà accertare, in base alla situazione concreta, se la cessione gratuita del bene realizzi la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico, essendo tale scelta sindacabile solo sotto il profilo della coerenza con i principi di economicità e buon andamento. La dismissione a titolo gratuito può configurarsi come una via legittimamente percorribile, anche al di fuori delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’ordinamento, quando consente di realizzare superiori finalità di pubblico interesse, quali l’eliminazione di oneri di manutenzione e smaltimento a carico dell’ente.
Nota della Redazione
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