Requisiti di ammissione e favor partecipationis nel bando (TAR Lazio n. 1945 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di clausole della lex specialis ambigue o di dubbia interpretazione, deve essere preferita l’interpretazione conforme al principio del favor partecipationis, che sottende l’interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale. La stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, può escludere dal bando un requisito di ammissione — nella specie quello dei due anni di servizio per il ruolo Agente — al fine di ampliare la platea dei partecipanti. Il requisito del giudizio complessivo non inferiore a buono nel biennio precedente opera nei soli confronti dei dipendenti che abbiano prestato almeno due anni di servizio. Non è configurabile eccesso di potere per violazione del bando ove l’interpretazione adottata dall’amministrazione risulti coerente con la ratio della selezione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al ruolo Agente della Polizia di Stato, ha partecipato alla selezione per il 59° Corso di qualificazione per operatore subacqueo fino a 60 metri, indetta con bando del Ministero dell’Interno. All’esito dell’iter selettivo lo stesso non si è utilmente collocato in graduatoria per la frequenza del corso di formazione. Con comunicazione notificata il 6 agosto 2022 l’amministrazione gli ha reso noto l’esito negativo; di qui l’impugnazione della comunicazione, della graduatoria definitiva approvata il 30 giugno 2022, delle comunicazioni intermedie e delle graduatorie preliminari, con richiesta di declaratoria del diritto al corretto posizionamento e alla nomina a vincitore, oltre che di risarcimento in forma specifica.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della procedura concorsuale per incorretta collocazione — quarta posizione in luogo della seconda — nonché eccesso di potere per violazione del bando, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta, richiamando l’art. 21-octies, legge n. 241/1990 e gli artt. 3 e 97 Cost. In particolare, ha sostenuto che il bando impediva la partecipazione dei candidati privi di rapporti informativi con giudizio non inferiore a buono nel biennio 2020-2021, requisito che i controinteressati non possedevano. Il Ministero resistente e il controinteressato hanno controdedotto nel merito. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 7046/2022.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Il Collegio ha ricostruito la lex specialis osservando che il Ministero aveva espressamente deciso di non inserire nel bando il requisito dei due anni di servizio dalla data di assegnazione al termine del corso di formazione. L’amministrazione ha quindi mantenuto il requisito del giudizio complessivo non inferiore a buono nel biennio precedente con esclusivo riferimento ai dipendenti del ruolo Agente che avessero già prestato almeno due anni di servizio.
La scelta è stata ricondotta, come precisato dal Ministero, alla necessità di ampliare la platea dei partecipanti anche al ruolo di base della Polizia di Stato e quindi anche a coloro che non avessero maturato l’anzianità biennale. Il ruolo base, ha osservato il Tribunale, era caratterizzato da un numero maggiore di appartenenti ed era in fase di incremento per lo sblocco delle assunzioni nelle Forze di polizia.
Il Collegio ha enunciato il principio per cui, in presenza di clausole ambigue o di dubbia interpretazione della lex specialis, in conformità al principio del favor partecipationis — che sottende anche l’interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale — si deve optare per l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara anziché ostacolarla. Su questa base ha ritenuto infondate le censure di violazione del bando e di eccesso di potere.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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