DASPO annullato se la partecipazione agli scontri non è dimostrata (TAR Piemonte n. 115 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO è misura di prevenzione atipica, a carattere cautelare e preventivo, applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi delle manifestazioni sportive. La sua adozione prescinde dalla responsabilità penale e dal positivo accertamento in sede penale, poiché la valutazione amministrativa si fonda sulla logica del “più probabile che non” e richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Il potere del Questore è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al rispetto dei presupposti e alla congruità della motivazione. Il provvedimento è illegittimo quando l’Amministrazione non dimostra la condotta ascritta al destinatario, non essendo sufficiente la mera presenza sul luogo dei fatti priva di univoco riscontro sulla partecipazione.
Il Fatto
Alla vigilia di un incontro di calcio, nei pressi di una chiesa cittadina, si sono scontrati gruppi di ultras contrapposti; i fatti hanno comportato denunce e segnalazioni di numerosi tifosi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore gli ha irrogato un DASPO della durata di un anno, con divieto di accesso agli impianti sportivi in occasione di una vasta tipologia di incontri calcistici nazionali e internazionali.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 401/1989, degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che la sua partecipazione agli scontri non sarebbe dimostrata, che egli è incensurato e che il provvedimento è stato emanato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. L’istanza cautelare è stata accolta in sede camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via generale la natura del DASPO richiamando la giurisprudenza amministrativa: si tratta di misura preventiva applicabile anche a fronte di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo, con funzione anticipatoria della tutela. La motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e su una dimostrazione basata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità (Cons. Stato, sez. III, n. 2313 del 2020; TAR Toscana n. 264 del 2021).
Ne deriva che la valutazione di pericolosità è espressione di ampia discrezionalità, spettando all’Amministrazione il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e quello privato all’accesso agli stadi (TAR Sicilia, Catania, n. 157 del 2023). Il provvedimento è legittimo se la motivazione dà atto di un quadro indiziario univoco ed evidente (TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 149 del 2020). La misura può fondarsi anche su condotte neutre o meramente agevolatrici, entro limiti di ragionevolezza (TAR Campania, Salerno, n. 1053 del 2024).
L’Amministrazione valuta i fatti autonomamente rispetto all’accertamento penale, con criteri di giudizio diversi dal canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio; l’eventuale archiviazione del procedimento penale non incide quindi sulla validità del DASPO (TAR Veneto n. 217 del 2018).
Su questo sfondo, il Collegio rileva però che nel caso concreto l’Autorità di pubblica sicurezza non ha esercitato correttamente il proprio potere. Essa non ha dimostrato che il ricorrente abbia effettivamente partecipato agli scontri. Dal fotogramma allegato alla comunicazione di notizia di reato risulta solo che il ricorrente era presente in un determinato luogo a una certa ora notturna, ma dall’immagine è impossibile desumere la condotta ascrittagli. La valutazione non muta a seguito dell’ultimo deposito dell’Amministrazione: da esso emerge soltanto che il ricorrente è stato “riaccompagnato” da un altro soggetto, di cui peraltro sono stati oscurati i dati identificativi, sicché non è possibile comprendere se costui abbia partecipato agli scontri né se il ricorrente sia stato effettivamente accompagnato sul luogo dell’evento.
Il ricorso è pertanto accolto. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda. È disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo dei soggetti coinvolti.
Nota della Redazione
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