Payback dispositivi medici: atti regionali e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 1950 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, come interpretata dalla Corte costituzionale n. 140 del 2024, è conforme agli artt. 23, 41 e 117 Cost., configurandosi come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, con esclusione di ogni lesione dell’affidamento e del principio di irretroattività. I provvedimenti con cui le Regioni e le Province autonome approvano gli elenchi delle aziende fornitrici soggette a ripiano e quantificano gli importi dovuti ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 hanno natura di atto interamente vincolato e meramente ricognitivo-tecnico, privo di discrezionalità. Ne consegue che la posizione del fornitore è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato davanti al TAR Lazio, in trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che certifica il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per il 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche, l’Accordo n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare n. 22413 del 29 luglio 2019.

Con numerosi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche i provvedimenti con cui le Regioni e le Province autonome hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti. Deduce l’illegittimità del meccanismo per violazione dei principi di irretroattività, affidamento, libera iniziativa economica e delle regole di evidenza pubblica. All’udienza del 9 gennaio 2026 il Collegio ha formulato avviso di possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione sugli atti applicativi regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; l’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, come modificato dalla legge n. 145/2018, ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente di ripiano. Solo con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 si è avuta la certificazione dello scostamento per le quattro annualità, mentre il comma 9-bis ha incaricato le Regioni di definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano.

Il TAR richiama la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, qualificandolo contributo di solidarietà e ravvisando nella disciplina tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge ex art. 23 Cost. La Corte costituzionale ha escluso la violazione dell’irretroattività e dell’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto e del conseguente obbligo di ripiano.

Il ricorso principale è quindi rigettato. Il Collegio osserva che già al momento delle gare il sistema era noto nei suoi tratti essenziali e che il tetto regionale è stato poi fissato nella stessa misura del 4,4% del tetto nazionale. Il payback, inoltre, resta estraneo alle procedure di affidamento: non rimodula i contratti e non altera né l’entità della fornitura né il prezzo finale, agendo ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR rileva che l’art. 9-ter, comma 9-bis attribuisce alle Regioni e alle Province solo compiti di verifica contabile, individuazione dell’elenco dei fornitori e imposizione del pagamento. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di qualsiasi margine discrezionale, che non implica spendita di potere autoritativo. Ne deriva un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con posizione di diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020, il Collegio afferma la giurisdizione del giudice ordinario. I ricorsi per motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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