Ottemperanza al giudicato e indennizzo legge n. 210/1992 determinabile con applicativi (TAR Campania n. 8384 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo è validamente costituito dalla sentenza che condanni al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma determinabile mediante semplici calcoli aritmetici o sulla scorta di dati normativi e documentali. Il quantum dell’indennizzo di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 210/1992 può essere accertato in executivis anche attraverso gli applicativi di calcolo in uso presso l’Amministrazione debitrice. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione dello Stato legittima l’esperimento del rimedio di cui agli artt. 112 e segg. c.p.a. e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Una ricorrente, in qualità di erede, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto i requisiti per l’indennizzo una tantum di cui alla legge n. 210/1992 e condannato il Ministero della Salute al relativo pagamento, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa. Il titolo era passato in cosa giudicata, come attestato da apposita certificazione.
Il Ministero, costituitosi con mero atto di stile, ha rappresentato che la sentenza non era stata posta in liquidazione per l’elevato numero di titoli esecutivi pendenti, applicando il criterio cronologico di acquisizione al protocollo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui costituisce valido titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza che condanni al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma determinabile anche con calcoli aritmetici, potendo l’accertamento essere integrato dall’apporto probatorio della parte o da fonti normative.
Su sollecitazione istruttoria del giudice, il Ministero ha chiarito che la condanna contenuta nella sentenza azionata è suscettibile di immediata esecuzione, essendo il quantum determinabile mediante gli applicativi di calcolo in uso presso l’Amministrazione stessa. L’Amministrazione ha però ribadito di seguire il criterio cronologico di protocollo.
Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e della mancata contestazione dei fatti da parte dell’Amministrazione, e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, sussistano i presupposti per il rimedio dell’ottemperanza.
Ha quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, provvedendo al pagamento dell’indennizzo oltre interessi legali. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un Dirigente del competente Dipartimento, con facoltà di delega e con determinazione del quantum mediante gli applicativi ministeriali.
Quanto alle spese successive al decreto azionato, il Collegio ha precisato che in sede di ottemperanza sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio, restando escluse quelle relative a strumenti esecutivi diversi liberamente scelti dal creditore. Ha infine posto le spese di lite a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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