Sei scatti stipendiali anche al personale in quiescenza delle forze di polizia (TAR Lazio n. 1947 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, e non solo della base pensionabile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio e al suo superamento la legge non ricollega alcuna decadenza. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante vigenza della disposizione con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare. Non è ravvisabile alcun contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., poiché è lo stesso contenuto della norma ad essere applicabile e non una sua interpretazione estensiva.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia penitenziaria e oggi in congedo, è stato collocato in pensione a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto ha rilasciato il prospetto di liquidazione e il provvedimento di determina del TFS senza riconoscere il beneficio. Il ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità e la falsa applicazione delle disposizioni invocate. L’amministrazione si è costituita contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura combinata dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il primo comma attribuisce al personale delle forze di polizia, che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, sei scatti del 2,50 per cento ciascuno, da calcolare sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Il secondo comma estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il giudice amministrativo ritiene che la fattispecie concreta si attagli perfettamente a tale previsione e riconosce il beneficio al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare, richiamando il proprio orientamento di sezione (sent. n. 9011/2022) e la conferma in appello (Cons. Stato, sez. II, n. 8238 del 2024), oltre a plurime pronunce di merito dei TAR.

Quanto al termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità, il Collegio esclude ogni effetto decadenziale. La disposizione non qualifica il termine come perentorio né ricollega al superamento alcuna decadenza. Adotta sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019), secondo cui il richiamo alle condizioni allude allo status soggettivo anagrafico e previdenziale dell’interessato, non agli oneri procedimentali, e l’ambiguità della norma non consente di far discendere conseguenze preclusive.

Il Collegio respinge poi l’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’Istituto, formulata in modo generico e non illustrata nel profilo di violazione degli artt. 3 e 81 Cost. Richiama la pronuncia del Cons. Stato, sez. II, n. 2831 del 2023, che ha valorizzato l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010: il Codice dell’ordinamento militare ha confermato la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare. Non è l’interpretazione estensiva a violare l’art. 81 Cost., essendo la norma stessa applicabile.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (Cass. civ., sez. lav., n. 13624 del 2020). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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