Tardive osservazioni ex art 10-bis vanno valutate e diniego cittadinanza annullato (TAR Lazio n. 1896 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per la concessione della cittadinanza italiana, l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 assegna all’interessato un termine di natura ordinatoria, non perentoria, funzionale alla finalità collaborativa e deflattiva del preavviso di rigetto. Le osservazioni trasmesse dall’istante, anche se tardive, devono essere valutate dall’amministrazione procedente purché siano pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale o, al più, della chiusura della fase istruttoria. L’omessa considerazione delle controdeduzioni integra violazione dell’art. 10-bis e vizio di legittimità del diniego. Non è invocabile il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, atteso che, per i provvedimenti a natura discrezionale, il secondo periodo della norma non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Esperita l’istruttoria, il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza ritenendo la vicenda penale del richiedente indice di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale.
Il provvedimento fonda il diniego anche sul rilievo che l’interessato non avrebbe fatto pervenire osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto comunicato il 28 giugno 2022. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lazio deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il travisamento del fatto, poiché la condanna richiamata dall’amministrazione è indicata in una data inesistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla lesione delle garanzie partecipative. L’amministrazione ha omesso di valutare le osservazioni ritualmente trasmesse, muovendo dall’erroneo presupposto, esplicitato nella motivazione, che l’interessato non avesse fatto pervenire alcun riscontro al preavviso di rigetto.
Risulta invece documentalmente comprovato che, in riscontro alla comunicazione del 28 giugno 2022, l’istante ha trasmesso la propria memoria difensiva con pec del 19 luglio 2022. L’amministrazione resistente si è limitata a rilevare che le osservazioni sono pervenute dopo la decorrenza del termine di dieci giorni assegnato con il preavviso.
Il Collegio osserva che, per prevalente e condivisa giurisprudenza, il termine previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ha natura ordinatoria e non perentoria. La disciplina persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva. Ne consegue che le osservazioni degli interessati, anche ove tardive, devono essere valutate dall’amministrazione, purché trasmesse prima dell’adozione del provvedimento o, al più, della chiusura della fase istruttoria.
Nel caso concreto, ove avesse tenuto conto delle osservazioni, l’amministrazione si sarebbe avveduta dell’errore compiuto nell’indicazione della data della condanna e avrebbe potuto svolgere un approfondimento per colmare l’incompletezza dell’istruttoria. È dunque integrata la violazione dell’art. 10-bis, come già affermato dalla stessa Sezione (T.A.R. Lazio, Sez. V bis, n. 23099 del 2025).
Il vizio incide sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che va annullato. Non è invocabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, data la natura discrezionale del provvedimento e le modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020. L’accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento: resta impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi, con il vincolo conformativo del giudicato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2330 del 2018). Assorbiti gli ulteriori profili, il ricorso è accolto e il diniego annullato, con condanna del Ministero al rimborso del contributo unificato e delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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