Pay-back dispositivi medici: atti regionali devoluti al giudice ordinario, atti ministeriali legittimi (TAR Lazio n. 14363 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa e ne quantifica la quota dovuta costituisce espressione di attività meramente vincolata, priva di profili discrezionali, che si pone a valle di un rapporto ormai paritario. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. Restano invece devolute al giudice amministrativo le censure avverso gli atti ministeriali generali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, che risultano legittimi in quanto il meccanismo del pay-back era già noto alle imprese sin dal 2015.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna ha ripartito tra le aziende fornitrici il c.d. pay-back per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali presupposti: il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida propedeutiche e gli accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La ricorrente ha dedotto vizi di legittimità propri degli atti impugnati, nonché illegittimità costituzionale e contrasto con il diritto dell’Unione Europea delle norme istitutive del meccanismo, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che il sistema del pay-back era stato introdotto sin dal 2015 e che le imprese fornitrici erano consapevoli dell’esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, come confermato dalla Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Con riferimento all’impugnazione degli atti ministeriali, il TAR ha rigettato le censure, ritenendo infondate le doglianze relative alla pretesa retroattività della disciplina e alla lesione dell’affidamento: il tetto di spesa regionale, fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario standard, era già noto nella misura del tetto nazionale, sicché le imprese avrebbero dovuto orientare la propria condotta secondo ordinaria diligenza. Il pay-back, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, non altera l’esito delle procedure di gara né il contenuto dei contratti.
Quanto ai provvedimenti regionali di ripiano, il Collegio ne ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alle regioni è di natura meramente attuativo-esecutiva: esse si limitano a verificare la documentazione contabile, a definire l’elenco delle aziende e a quantificare la quota dovuta secondo percentuali fissate ex lege, senza alcun margine di discrezionalità tecnica o amministrativa. Si instaura così un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, che involge un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
La medesima conclusione vale per i provvedimenti successivi con cui la Regione ha rideterminato in diminuzione la quota, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, trattandosi di attività meramente matematica di applicazione della riduzione al 48%.
Il Tribunale ha infine respinto le istanze di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale, in quanto le questioni erano già state esaminate dalla Consulta, e ha compensato le spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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