Concorso PNRR, autonomia delle prove e pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori (TAR Lazio n. 1898 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, le votazioni della prova scritta e della prova orale sono del tutto autonome. La divergenza tra i due esiti non integra alcun indizio di illegittimità, potendo dipendere dalle diverse attitudini del candidato e dalle caratteristiche eterogenee delle prove. È legittima la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori senza quella degli idonei, in coerenza con la natura delle procedure PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità, semplificazione e validità temporale limitata. La posizione dell’idoneo è una mera aspettativa all’assunzione, rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, restando impregiudicato il ricorso all’accesso agli atti. Il concorso non ha valore abilitante per previsione normativa e spetta alla discrezionalità del legislatore definirne le modalità di reclutamento e di concessione dell’abilitazione.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al DM n. 205/2023, per la classe di concorso A022 nella regione Marche. Superate le prove, ha conseguito 70/100 alla prova orale e 90/100 alla prova scritta. Con l’atto introduttivo ha impugnato la prova orale e, con successivi motivi aggiunti, le graduatorie di merito e l’elenco degli idonei, nella parte in cui non la includevano.

La ricorrente ha contestato la sproporzione tra i due voti, la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei, il mancato scorrimento e il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento. Ha prospettato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale e comunitaria. Si sono costituiti l’Amministrazione e le controinteressate, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo superfluo l’esame delle eccezioni in rito per la maggiore liquidità del merito. Quanto alla prima doglianza, le votazioni dello scritto e dell’orale sono del tutto autonome: la mera divergenza non è indice di illegittimità, potendo dipendere dalle attitudini della candidata o dalle specifiche caratteristiche delle prove. La procedura concorsuale mira a individuare i meriti rispetto a un ventaglio di capacità differenti e non omogenee.

Le due prove hanno modalità e funzioni distinte. La prova scritta, ai sensi dell’art. 6 del d.d. n. 2575 del 2023, valuta discipline trasversali, lingua inglese a livello B2 e competenze digitali. La prova orale, ai sensi dell’art. 7 del d.d. n. 2575 del 2023, accerta le conoscenze sulla disciplina di concorso e comprende una lezione simulata. Il Collegio ha inoltre rilevato l’assenza di prova di resistenza, non essendo censurato alcun vizio specifico della valutazione e risultando inconferente la giurisprudenza richiamata, relativa agli esami di maturità.

Sul secondo profilo, le contestazioni sono state ritenute tardive, essendosi il portato lesivo consolidato al momento della mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori. Nel merito, la disciplina del bando e della normativa primaria (d.l. 73/2021) prevede legittimamente la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori. Il Collegio ha richiamato Consiglio di Stato n. 2737/2025 e TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024, che ne hanno riconosciuto la coerenza con le procedure PNRR, caratterizzate da celerità, semplificazione e validità temporale limitata, restando impregiudicato l’accesso agli atti.

Quanto allo scorrimento, la posizione dell’idoneo è una mera aspettativa all’assunzione, rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione; la ricorrente non è stata impedita di conoscere la propria posizione mediante accesso. Sull’abilitazione, il concorso non ha valore abilitante per previsione normativa, né il superamento delle prove impone il riconoscimento automatico. È stata esclusa l’illegittimità costituzionale o unionale dell’art. 59, comma 11, del d.l. 73/2021, inserendosi la disciplina in un contesto straordinario legato al PNRR. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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