Valutazione dei titoli di accesso nel concorso docenti D.M. n. 205/2023 (TAR Lazio n. 1897 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, bandito con D.M. n. 205 del 26.10.2023 e D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023, il candidato che abbia scelto di accedere con il titolo di “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica” non può pretendere la valutazione della laurea quale titolo di accesso, né l’attribuzione del punteggio per l’abilitazione conseguita in un precedente concorso. Il titolo già speso in fase di accesso non è ulteriormente valorizzabile come altro titolo. La Tabella B, alla voce A.1.1, valorizza il titolo di accesso solo se il punteggio conseguito supera 75: l’abilitazione con voto pari o inferiore a tale soglia non produce punteggio. Non è configurabile alcun legittimo affidamento in capo al candidato in assenza di norme o contegni amministrativi che ne abbiano rassicurato l’affidamento sulla valenza poziore dei titoli posseduti.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205 del 26.10.2023 e D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A012, risultando esclusa dalla graduatoria dei vincitori pubblicata dall’U.S.R. per il Piemonte.
La candidata contesta la valutazione dei titoli, sostenendo che il punteggio attribuito di 201,75 punti non corrisponda a quello spettante di 226,75 punti, per la mancata considerazione della laurea come titolo di accesso e dell’abilitazione conseguita in un precedente concorso. L’Amministrazione resiste e chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando e dalla dicotomia dei canali di accesso previsti dall’art. 4 del D.D.G. n. 2575 del 2023. Da un lato il possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica; dall’altro, in alternativa, i titoli di servizio pregressi o i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
La voce A.1.1 della Tabella B valorizza il titolo di accesso effettivamente speso, distinguendo la laurea integrata dai CFU dall’abilitazione specifica. Poiché la ricorrente ha dichiarato di accedere con il titolo di “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica”, la Commissione ha correttamente applicato la previsione, attribuendo zero punti in ragione del voto di abilitazione pari a 63/100, inferiore alla soglia di 75.
Quanto al punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2, il Collegio osserva che esso presuppone l’abilitazione conseguita tramite percorsi selettivi di accesso. Nel caso di specie l’abilitazione deriva dall’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario, non riconducibile a tali percorsi.
Il Collegio esclude che la scelta del bando sia irragionevole. La disciplina rispecchia la volontà di non penalizzare i candidati che accedono con il titolo “Laurea + 24 CFU” e lascia al candidato la scelta di quale titolo spendere, con l’eventuale sacrificio dell’immediato contratto a tempo indeterminato. La mancata valutazione di titoli già spesi in accesso risponde a un criterio generale coerente.
Quanto al punto B.4.1, l’Amministrazione ha correttamente negato il punteggio: un titolo già valutato in fase di accesso non può essere valorizzato come “altro titolo”, e l’abilitazione “a cascata” per classi corrispondenti non integra l’inserimento nella graduatoria di merito per lo specifico posto.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione del legittimo affidamento, è respinto: nessuna norma né contegno amministrativo ha rassicurato la ricorrente sulla valenza poziore dei propri titoli rispetto ad altri concorrenti. Il ricorso è dunque infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della disciplina innovativa del concorso.
Nota della Redazione
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