Improcedibilità del ricorso payback per sopravvenuta carenza d’interesse dopo il pagamento del 25% ex art. 7 d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 13066 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che definisce gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 con il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, determina l’improcedibilità del ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di ripiano per sopravvenuta carenza d’interesse, ove la società dichiari di aver corrisposto la somma ridotta. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’andamento del giudizio, caratterizzato dalla sopravvenienza normativa e dalla dichiarazione di adempimento della parte ricorrente, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Commissario ad acta della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, recante il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai relativi atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali. La contestazione riguardava la disciplina del c.d. payback dei dispositivi medici per il quadriennio considerato. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, mentre le altre parti evocate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in pendenza di giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, il quale ha ridefinito gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, stabilendo che gli stessi si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.
La norma sopravvenuta ha inoltre previsto che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Ha disposto, infine, che l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali.
Nell’imminenza dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 maggio 2026, la società ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di aver corrisposto la somma ridotta prevista dal citato art. 7 d.l. n. 95/2025, senza tuttavia depositare un’attestazione del pagamento, chiedendo comunque una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha ritenuto che, in considerazione di quanto rappresentato dalla ricorrente, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che l’adempimento dell’obbligazione nella misura ridotta prevista dalla norma sopravvenuta priva la parte della necessità di ottenere una pronuncia nel merito. L’andamento del giudizio, contraddistinto dalla sopravvenienza normativa e dalla successiva dichiarazione di adempimento, ha altresì giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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