Nessuna elusione del giudicato se il commissario incompatibile non è sorteggiato (TAR Lazio n. 1772 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riesame disposto in esecuzione di una sentenza di annullamento non è eluso, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, quando la nuova Commissione risulti effettivamente composta in modo diverso dalla precedente. La circostanza che un componente della Commissione annullata figuri nella platea dei sorteggiabili è irrilevante se non è concretamente sorteggiato, poiché la doglianza che prospetti una lesione soltanto ipotetica è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Non sussiste obbligo di astensione né di accoglimento dell’istanza di ricusazione in capo al commissario non nominato. Il divieto di cumulo di cui all’art. 16, comma 3, lett. l), della legge n. 240/2010 non opera per il commissario nominato per eseguire un provvedimento giurisdizionale, in forza dell’art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 95/2016.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non abilitazione alla I fascia nel settore concorsuale 01/A1, Logica Matematica e Matematiche Complementari, tornata A.S.N. 2021-2023, IV quadrimestre. Con sentenza n. 23643 del 30 dicembre 2024 il TAR Lazio aveva annullato il diniego e ordinato il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.
Con D.D. n. 199 del 6 marzo 2025 il Ministero nominava la nuova Commissione. Il ricorrente presentava istanza di ricusazione, respinta con provvedimento n. 5360 del 22 aprile 2025, e chiedeva quindi l’ottemperanza del giudicato, la nullità e l’annullamento degli atti successivi. Il riesame si concludeva nuovamente con un giudizio di non idoneità, pubblicato il 9 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e, in via preliminare, dispone l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’A.N.V.U.R., non essendo passivamente legittimate, poiché i provvedimenti sono imputabili al solo Ministero.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione del giudicato, perché il componente già presente nella Commissione annullata risultava incluso tra i soggetti sorteggiabili. Il Collegio richiama gli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 95/2016, che disciplinano la formazione della lista, il sorteggio e la sostituzione dei commissari, e rileva come la nuova Commissione sia stata effettivamente composta da membri diversi, tra i quali non figurava il componente della precedente. Il sistema del sorteggio tende a garantire la trasparenza della nomina, mentre i profili di incompatibilità rilevano solo se il commissario venga concretamente sorteggiato.
La doglianza è pertanto inammissibile, perché prospetta una dimensione meramente ipotetica e priva di interesse ad agire: il giudice amministrativo conosce di posizioni giuridiche soggettive lese da un pregiudizio diretto, concreto e attuale, non di un controllo generalizzato sulla legalità formale dell’azione amministrativa. Richiamando la legge n. 15/2005 e l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, il Collegio ribadisce che non ogni violazione di legge comporta annullamento, ma solo quella che incide sull’interesse sostanziale protetto.
Il rigetto del primo motivo travolge il secondo, relativo alla ricusazione. Sussiste conflitto di interessi, in astratto, nelle ipotesi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990; nelle procedure selettive la giurisprudenza applica i criteri tassativi dell’art. 51 cod. proc. civ. e le gravi ragioni di convenienza (TAR Lazio, Sez. IV quater, n. 19785 del 7 novembre 2025). Nel caso concreto non incombeva alcun obbligo di astensione, non essendo il commissario stato nominato.
Il terzo e il quarto motivo sono respinti congiuntamente. Il divieto di cumulo dell’art. 16, comma 3, lett. l), della legge n. 240/2010 non opera per il commissario nominato in esecuzione di una pronuncia, in forza dell’art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 95/2016, che espressamente esclude l’incompatibilità in tale ipotesi. L’art. 7-bis, comma 3, del d.l. n. 51/2023, conv. dalla legge n. 87/2023, non incide sulla vicenda, potendo semmai rilevare nella tornata successiva. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate per la novità e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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