Facoltà assunzionali AFAM: obbligo di motivare la scelta del concorso ordinario (TAR Lombardia n. 2972 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’istituzione AFAM di bandire le procedure straordinarie di reclutamento previste dall’art. 59, comma 9-ter, DL n. 73/2021 costituisce espressione di facoltà discrezionale, non di obbligo. Tale facoltà non esonera però il Consiglio Accademico dall’obbligo di motivare adeguatamente l’opzione per il concorso ordinario ex DM n. 180/2023. Quando una delibera collegiale revoca, a una settimana di distanza, la precedente decisione di ricorrere alla procedura riservata, la motivazione deve dare conto delle ragioni giuridiche del ripensamento, alla luce delle risultanze istruttorie, ai sensi dell’art. 3, legge n. 241/1990. L’atto collegiale deve essere sorretto da una formula riassuntiva, chiara e onnicomprensiva degli elementi essenziali della decisione, non bastando a tale funzione il dibattito consiliare.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato, con almeno tre anni accademici di insegnamento nel settore disciplinare Canto pop rock, impugna la delibera con cui il Consiglio Accademico del Conservatorio ha destinato le facoltà assunzionali al reclutamento mediante concorso ordinario ex DM n. 180/2023, anziché mediante le procedure straordinarie riservate ai precari. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 59, comma 9-ter, DL n. 73/2021 e l’eccesso di potere per contraddittorietà e motivazione insufficiente.
Il Consiglio Accademico, dopo aver inizialmente deliberato il ricorso alle procedure riservate, ha revocato quella decisione appena una settimana dopo, optando per il concorso ordinario. La Sezione ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 1482 del 17.12.2024; l’appello cautelare è stato respinto dal Cons. Stato con ordinanza n. 477 del 6.2.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 59, comma 9-ter, introdotto dall’art. 11, comma 3-bis, DL n. 69/2023, consente alle istituzioni AFAM di indire procedure straordinarie di reclutamento prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche ordinarie, con applicazione limitata all’anno accademico 2024/2025.
La questione centrale non è la natura vincolante della norma, ma la motivazione dell’atto gravato. Il Consiglio Accademico ha giustificato la scelta con l’esigenza di garantire una maggiore concorrenza e la migliore qualità della didattica. Tale prospettazione, osserva il Tribunale, trascura la scelta del legislatore e si sostituisce a valutazioni che lo stesso legislatore ha già compiuto a monte, bilanciando l’esigenza di ampia partecipazione con quella di stabilizzazione del precariato, in attuazione di obblighi europei.
Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla motivazione degli atti collegiali: essa deve desumersi dall’insieme degli interventi verbalizzati e deve estrinsecarsi in una formula riassuntiva chiara degli elementi essenziali della decisione. La motivazione costituisce il baricentro del legittimo esercizio del potere amministrativo.
Nel caso concreto, la delibera non è idonea a far comprendere le ragioni del provvedimento sotto il profilo della scelta della procedura selettiva. La modifica relativa alla cattedra risulta adeguatamente motivata, con elementi sopravvenuti; non altrettanto vale per il passaggio dal concorso riservato al concorso ordinario. La motivazione, inoltre, non tiene conto delle articolate osservazioni della Consigliera dissenziente, rispetto alle quali nessuna posizione contraria è stata espressa, rendendo incomprensibile il percorso deliberativo.
Ne discende la inidoneità della motivazione a soddisfare l’obbligo dell’art. 3, legge n. 241/1990. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati nei limiti dell’interesse azionato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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