Permesso per attesa occupazione solo con rapporto di lavoro instaurato (TAR Lombardia n. 16 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, disciplinato dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, può essere rilasciato esclusivamente allo straniero che sia già titolare di un permesso per lavoro subordinato e che abbia perso il posto di lavoro per causa non imputabile. La fattispecie presuppone che un rapporto di lavoro si sia validamente instaurato e che il titolo di soggiorno non possa essere rinnovato per fatto del datore di lavoro. È pertanto inammissibile l’estensione interpretativa a chi, privo ab origine dei requisiti per il nulla osta, abbia ottenuto quest’ultimo per silentium e lo abbia poi visto revocato. Irrilevante, ai fini dell’illegittimità del diniego, è la nuova occasione lavorativa sopravvenuta in corso di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia nel dicembre 2023 a seguito di nulla osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato ai sensi dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022, su richiesta del datore di lavoro. Nonostante i solleciti, il datore non ha formalizzato l’assunzione. Nell’ottobre 2024 il lavoratore ha chiesto alla Prefettura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con provvedimento del 16.12.2024 la Prefettura ha rigettato l’istanza, rilevando che il nulla osta era stato revocato il 6.12.2023 per mancanza della documentazione necessaria e che, alla data della richiesta, il visto di ingresso era già scaduto; ha inoltre segnalato la posizione alla Questura. Il TAR ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 139/2025; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2750/2025, ha accolto l’appello cautelare, disponendo approfondimenti e concedendo la misura in ragione del danno da perdita dei mezzi di sostentamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la decisione cautelare e respinge il ricorso. La questione centrale riguarda l’ambito applicativo dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, unica norma che consente il permesso per attesa occupazione. Secondo la Sezione, essa opera solo in favore del titolare di un permesso per lavoro subordinato che abbia perso l’occupazione: la situazione presuppone che un rapporto si sia validamente instaurato e che il titolo non possa essere rinnovato per causa imputabile al datore.
Il TAR distingue nettamente la posizione di chi non ha mai avuto un titolo di soggiorno e ha ottenuto il nulla osta in assenza sin dall’origine dei requisiti, in particolare della proposta di contratto di soggiorno e della capacità economico-finanziaria ex lege del datore. Nel caso concreto il nulla osta è stato revocato per mancanza della documentazione, ivi inclusa l’asseverazione reddituale dell’impresa.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (sentenze n. 733/2025 e n. 968/2025, ord. n. 436/2025) secondo cui estendere in via interpretativa il beneficio renderebbe eludibile la disciplina sull’ingresso regolare per lavoro: basterebbe ottenere il nulla osta per silentium ex art. 22, comma 5.01, ed entrare prima dei controlli e della revoca, incentivando richieste da parte di imprenditori privi di capacità economica.
Il TAR ritiene inoltre datata e inattuale la circolare ministeriale n. 3836/2007 invocata dal ricorrente, superata dall’evoluzione normativa e dalla nota prot. n. 72842 del 24.9.2025 del Ministero dell’Interno, che riserva il permesso ai casi di cessazione di un rapporto già instaurato o di mancata instaurazione per cause oggettive non imputabili al lavoratore, escludendo che la circolare possa derogare alla legge.
Nel merito, non vi è stata alcuna assunzione né prova dell’indisponibilità del datore: il sollecito è intervenuto solo dopo dieci mesi, a nulla osta già scaduto. Il provvedimento di revoca, pur non notificato, è stato conosciuto dall’interessato, che lo ha contestato nella memoria del 4.4.2025, ma non impugnato; l’omessa notifica comporta solo la rimessione in termini, non incidendo sulla legittimità del diniego. Infine, la nuova attività lavorativa reperita in corso di giudizio è sopravvenuta e irrilevante.
Nota della Redazione
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