Riliquidazione pensione indiretta con benefici ex art. 2, co. 12, L. 335/1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 259 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in favore del dante causa dell’inabilità permanente assoluta al servizio e allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, co. 12, L. 335/1995, produce effetti anche ai fini della pensione indiretta in favore del superstite. Il beneficio opera in sede di riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante l’incremento della posizione contributiva utile. L’INPS è tenuto al pagamento degli arretrati non coperti dalla prescrizione quinquennale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La prescrizione quinquennale dei ratei è interrotta dall’istanza amministrativa del titolare, con effetto dalla data della relativa ricezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di pensione indiretta nella misura dell’80% della pensione diretta del marito dante causa, dipendente di un Comune e deceduto in data che il testo indica in forma anonimizzata. Il dante causa era stato riconosciuto inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio e a qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso, sulla base di determina comunale adottata su verbale della competente commissione medica.
La ricorrente ha chiesto la riliquidazione della prestazione con applicazione dei benefici dell’art. 2, co. 12, L. 335/1995, assumendo che la posizione contributiva dovesse essere computata in anni e mesi superiori. L’istanza amministrativa e la successiva diffida sono rimaste senza riscontro. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza della domanda e la prescrizione. Il giudice monocratico ha disposto consulenza tecnica d’ufficio per determinare il corretto trattamento e i ratei differenziali.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’incidenza del beneficio previsto dall’art. 2, co. 12, L. 335/1995 sul calcolo della pensione indiretta. Il giudice rileva che il dante causa era stato riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente, ma tale riconoscimento non è stato trasposto in sede previdenziale ai fini della pensione indiretta.
La stessa consulenza tecnica ha accertato che nel calcolo non era stato considerato il beneficio, pur sussistendone i presupposti, e ha proceduto al ricalcolo dell’importo spettante e degli arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Le valutazioni del consulente non sono state contestate dalle parti.
La Corte valorizza gli atti di causa e l’esito dell’istruttoria tecnica. La doglianza della ricorrente è fondata, perché la condizione di inabilità accertata non ha prodotto effetti pensionistici indiretti in contrasto con quanto previsto dalla legge. La consulenza è ritenuta adeguatamente motivata e non contestata.
Il giudice esclude però dal computo il quantum riferito alla figlia superstite, poiché tale fattispecie resta estranea all’oggetto del giudizio. Accoglie inoltre l’eccezione di prescrizione dell’INPS per i ratei non coperti dal termine quinquennale, interrotto dall’istanza amministrativa recepita dall’istituto in pari data.
Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione, e con declaratoria di prescrizione dei ratei maturati fino al 17 ottobre 2017. Le spese, comprese quelle di consulenza, gravano sull’istituto previdenziale.
Nota della Redazione
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