Cessazione materia contendere per sopravvenuto difetto interesse nella ripetizione indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 264 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di ripetizione di indebito pensionistico, la sopravvenuta soddisfazione in sede amministrativa della pretesa azionata dalla ricorrente determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza virtuale dell’Istituto previdenziale, con conseguente condanna alle spese in favore della parte ricorrente. Quando la pretesa è soddisfatta prima della decisione, il venir meno dell’interesse alla pronuncia preclude ogni ulteriore accertamento nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, impugna davanti alla Corte dei conti il provvedimento di liquidazione di indebito emesso dall’I.N.P.S. nei suoi confronti, relativo all’anno 2021. Chiede la sospensione dell’esecutorietà del provvedimento e, in via preliminare, la dichiarazione di prescrizione parziale del diritto dell’Istituto alla ripetizione.
Sostiene l’illegittimità della richiesta, per essere l’indebito sorto esclusivamente per responsabilità dell’I.N.P.S., che sarebbe stato in grado di conoscere i dati reddituali del pensionato. Deduce, inoltre, la mancata indicazione nel provvedimento dei conteggi posti a fondamento delle trattenute. L’I.N.P.S. resiste e, nel corso del giudizio, dà conto del ricalcolo della pensione e della liquidazione di un arretrato in favore della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che la pretesa reclamata dalla ricorrente risulta già soddisfatta in sede amministrativa. L’I.N.P.S., costituendosi, aveva dedotto di avere ricalcolato la pensione e di avere liquidato un arretrato netto in favore della ricorrente, come da cedolino allegato.
Nel corso dell’udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere: la difesa della ricorrente ha chiesto la condanna alle spese, mentre la difesa dell’Istituto ha insistito per la compensazione.
La Corte, avuto riguardo alla documentazione depositata dall’I.N.P.S. e alla dichiarazione intervenuta in udienza, dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, essendo la pretesa già soddisfatta in sede amministrativa. Il venir meno dell’interesse preclude qualsiasi ulteriore pronuncia nel merito.
Sulla regolazione delle spese, il giudice richiama la soccombenza virtuale: le spese vanno poste a carico dell’I.N.P.S. e sono liquidate nella misura di € 800,00, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.