Titoli falsi per incarichi di sostegno e danno contabile erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 576 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile è autonomo rispetto al giudice penale e può liberamente valutare il materiale documentale acquisito in sede di istruttoria preprocessuale o processuale. Chi ottiene incarichi di insegnamento di sostegno facendo valere certificazioni false consegue una retribuzione indebita e cagiona un danno erariale diretto all’amministrazione, non essendo applicabile l’art. 2126 c.c. in presenza di gravi violazioni delle norme imperative che governano le pubbliche selezioni. La condanna va tuttavia liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c., tenendo conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione, quando la prestazione sia stata ragionevolmente utilizzata a beneficio degli studenti in assenza di prova contraria.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la convenuta per sentirla condannare al pagamento di € 34.608,99 in favore del Ministero dell’istruzione e del merito. Da una complessiva indagine, con risvolti anche penali, era emerso che la convenuta, dal 20 settembre 2017 al 30 giugno 2019, aveva fatto valere titoli falsi per ottenere incarichi di insegnamento di sostegno.

La prestazione, secondo la prospettazione attorea, non era utile per l’amministrazione e non consentiva l’applicazione dell’art. 2126 c.c., configurandosi una nullità da violazione di norme imperative che governano le pubbliche selezioni. La convenuta, regolarmente notificata, non si è costituita. All’udienza pubblica la Procura regionale ha insistito per l’accoglimento integrale dell’atto di citazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla preliminare affermazione dell’autonomia del processo contabile rispetto a quello penale. Il primo deve giungere a conclusione in tempi ragionevoli, e il materiale documentale acquisito attraverso istruttorie preprocessuali o processuali può essere liberamente valutato dal giudice contabile.

Dalla documentazione versata in atti emerge che la convenuta ha ottenuto gli incarichi di sostegno perché utilmente collocata in graduatoria in virtù di certificazioni false rilasciate da un ente fondazionale, percependo una retribuzione complessiva di € 34.608,99. La Corte sottolinea la peculiare natura delle funzioni dell’insegnante di sostegno, preordinate alla realizzazione della c.d. “scuola inclusiva” a tutela degli interessi dei bambini in situazioni di disagio psico-fisico e delle relative famiglie.

Il possesso di requisiti specifici diviene perciò essenziale: non basta la competenza tecnica nelle materie di insegnamento, occorrendo la capacità di assolvere all’assistenza del disabile mediante progetti personalizzati e pianificazione didattica mirata. Le regole sui concorsi pubblici e sulla formazione delle graduatorie, osserva la Corte, sono preordinate alla salvaguardia di più interessi: quello della collettività a ottenere il servizio da operatori qualificati, quello della P.A. ad avvalersi di dipendenti dotati dei requisiti previsti e quello dei partecipanti alla par condicio.

La Corte applica quindi il combinato disposto degli art. 1 legge 20/1994 e 1226 c.c., riconoscendo i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione. La convenuta era dotata di un titolo di base che, pur non specialistico, era utile per l’esercizio della professione e deve ritenersi ragionevolmente utilizzato a vantaggio degli studenti, in assenza di prova contraria da parte del requirente. La condanna viene pertanto equitativamente limitata a € 17.000,00, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali, tecniche liquidative proprie dei debiti di valore quale è l’illecito contabile. Sulle somme sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282, primo comma, c.c. dalla pubblicazione fino all’effettivo soddisfo, con spese del giudizio a carico della convenuta secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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