Giudizio di conto improcedibile per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 106 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali, presso cui i beni siano in uso continuativo agli uffici per il funzionamento degli stessi, è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. A tale figura non è riconducibile alcuna gestione di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio: essa va qualificata come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale e la conseguente improcedibilità del giudizio di conto. La qualificazione non dipende dalla mera inventariazione dei beni, ma dalla loro destinazione concreta e dal tipo di gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di una consegnataria di beni mobili in servizio presso un Comune, con riferimento all’anno 2017. La relazione d’irregolarità del magistrato istruttore segnalava che il conto era stato trasmesso all’Amministrazione nel gennaio 2018, mentre l’Ente lo aveva depositato presso la Sezione giurisdizionale solo nell’agosto 2022, oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
La relazione rilevava altresì che il conto recava il visto di regolarità contabile apposto dalla stessa consegnataria, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato, e che non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno. Secondo il magistrato istruttore l’atto depositato non era qualificabile come conto giudiziale, perché conteneva una generale elencazione di beni inventariati privi dei requisiti minimi per individuare i beni dati in consegna e custoditi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica in via preliminare la posizione della consegnataria. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 definisce consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile, richiamata nella decisione, distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Solo quando la giacenza ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità si configura una vera gestione contabile, finalizzata al continuativo rifornimento, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi inventariali risultano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Pertanto grava sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto.
Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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