Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 584 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, conseguente al ricalcolo della pensione e al pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, sempre che le parti ne facciano concorde richiesta. La definizione del giudizio avviene con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. Poiché la pronuncia interviene decidendo su questione pregiudiziale — tale dovendosi ritenere l’estinzione per cessazione della materia del contendere — consegue la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., restando nulla la statuizione sulle spese della sentenza per la gratuità del giudizio pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092 del 1973, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. al pagamento degli arretrati, degli accessori e delle spese legali.
Nel corso del giudizio l’I.N.P.S. ha dapprima chiesto il rigetto del ricorso o la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poi ha comunicato di avere riliquidato la pensione riconoscendo quanto domandato, con pagamento sulla rata di maggio 2022. Il ricorrente ha quindi condiviso la richiesta di cessazione della materia del contendere e l’Istituto vi si è associato all’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sulla base del riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute dall’I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo pensionistico e alla prova dell’avvenuto pagamento, comprensivo degli accessori di legge.
Da tali circostanze il giudice desume che sussistono i presupposti della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa. Il giudizio è pertanto definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.
Sul piano delle spese, la Corte osserva che la definizione del giudizio avviene decidendo su una questione pregiudiziale, tale dovendosi ritenere l’estinzione per cessazione della materia del contendere. A sostegno richiama Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951.
Ne deriva, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio. Nulla è disposto per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
La pronuncia è emessa in composizione monocratica. La decisione non accerta il diritto sostanziale invocato, ma si limita a prendere atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa e a regolare le spese secondo il criterio della compensazione.
Nota della Redazione
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