Fermo amministrativo e danno erariale: serve la quantificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 189 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fermo amministrativo previsto dall’art. 69, comma 6, R.D. 2440/1923 è provvedimento eccezionale di natura cautelare, subordinato alla sussistenza di un fumus di credito erariale fondato su elementi oggettivi e alla sua efficacia ragionevolmente temporanea, verificabile ex ante e in concreto dal giudice. L’amministrazione che intenda avvalersi di tale rimedio è tenuta a indicare nel provvedimento la quantificazione del danno erariale e i criteri utilizzati, senza che ciò interferisca con il giudizio di responsabilità. Il fermo è pertanto illegittimo quando non contiene alcun riferimento all’importo del danno e quando lo stato del procedimento penale, ancora in fase di indagini, e di quello contabile, non ancora esercitato, contrastano con la natura temporanea del provvedimento cautelare. Alla soccombenza segue la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, ex pubblico dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, ha impugnato il fermo amministrativo disposto dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 69, comma 6, R.D. 2440/1923, notificato nell’ottobre 2024. Il provvedimento era stato adottato in pendenza di un procedimento penale per corruzione aggravata e continuata, ancora nella fase delle indagini, e prima dell’esercizio dell’azione erariale.
La difesa ha dedotto l’illegittima estensione dell’ambito applicativo della norma, l’estraneità dell’INPS e del Fondo di previdenza presso il MEF alla nozione di amministrazione dello Stato e, in via subordinata, ha sollecitato la questione di legittimità costituzionale. L’Agenzia delle Entrate ha resistito richiamando la giurisprudenza contabile che ammette il fermo su crediti verso enti previdenziali e ritenendo sufficiente la ragionevole fondatezza del credito. La Procura regionale ha concluso per la declaratoria di inefficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del fermo amministrativo, qualificato come istituto eccezionale a funzione cautelare. Il presupposto è il fumus di credito erariale, che deve fondarsi su elementi oggettivi idonei a condurre, in tempi ragionevoli, a un definitivo accertamento giudiziario.
La Corte richiama la propria precedente pronuncia n. 877/2021, secondo cui il provvedimento deve avere un’efficacia ragionevolmente temporanea, la cui sussistenza va verificata ex ante e in concreto dal giudice. La stessa norma richiama un provvedimento definitivo in attesa del quale il fermo è disposto.
Su un piano distinto si colloca il dovere di quantificazione. La difesa dell’Agenzia richiama la sentenza n. 469/2023 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello. Il Collegio ne trae il principio opposto a quello sostenuto dall’amministrazione: sebbene l’accertamento dell’an e del quantum del nocumento spetti al giudice contabile, l’amministrazione che intenda avvalersi del rimedio cautelare deve prospettare tale quantificazione in sede amministrativa, per i limitati fini del fermo, senza interferire con gli esiti del giudizio di responsabilità.
Nel caso concreto il provvedimento non contiene alcun riferimento all’importo del danno erariale. A ciò si aggiunge che lo stato del procedimento penale, ancora nella fase delle indagini, e del procedimento contabile, non ancora attivato, contrastano con la natura temporanea del fermo. La Corte accoglie quindi il ricorso e annulla l’atto impugnato, condividendo sul punto la prospettazione della Procura regionale.
Alla soccombenza segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in € 3.000,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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