Indennità di ausiliaria inclusa nel calcolo della quota B di pensione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 228 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico di militare cessato dal servizio e collocato in ausiliaria, la richiesta di rideterminazione della pensione non può condurre all’applicazione di un’aliquota di rendimento superiore all’80%, posto il limite dell’art. 54, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973. L’indennità di ausiliaria deve ritenersi inclusa nel calcolo della quota B della pensione, come liquidata alla fine del periodo di ausiliaria; la doglianza di omessa inclusione è smentita dalle evidenze documentali del decreto di pensione. Non è pertanto necessaria una consulenza tecnica contabile volta a verificare modalità di liquidazione già documentate, né rilevano provvedimenti di liquidazione relativi ad altri soggetti, riferendosi a fattispecie non sovrapponibili.

Il Fatto

Un ex ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio e collocato in ausiliaria, titolare di pensione privilegiata definitiva determinata con il sistema retributivo nella misura dell’80% della retribuzione pensionabile, chiedeva la rideterminazione del trattamento attraverso il ricalcolo della quota pensionabile dell’indennità di ausiliaria nella misura dell’80% del suo valore. La Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 184/2024, rigettava il ricorso, ritenendo che l’indennità fosse già stata computata secondo gli scaglioni e che il totale corrispondesse all’anzianità effettivamente maturata.

Proposto appello, l’interessato deceduto nelle more; il gravame è stato coltivato dagli eredi, in proprio per il ricalcolo della pensione di reversibilità e in qualità di eredi pro quota. Il Ministero della difesa e l’Inps si costituivano chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la richiesta di disporre una consulenza tecnica contabile d’ufficio, avanzata dalla difesa degli appellanti per verificare le modalità di liquidazione della quota di indennità di ausiliaria. Il Collegio la ritiene non accoglibile, perché le doglianze risultano smentite dalle evidenze documentali del decreto di pensione. Il thema decidendum attiene dunque alla corretta liquidazione dell’indennità di ausiliaria che la parte assume non calcolata correttamente.

Nel merito l’appello è dichiarato infondato. Nel caso di specie la pensione è stata liquidata con il sistema misto: in parte con il sistema di calcolo retributivo, vantando l’assicurato più di diciotto anni di anzianità al 31.12.1995, e poi, dopo il 2011, con il sistema contributivo. La prima quota è a sua volta suddivisa, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, in quota A, corrispondente all’anzianità acquisita anteriormente al 1° gennaio 1993 (aliquota 40,55%), e quota B, ulteriormente distinta in B1 (periodi dal 1° gennaio 1993 al 1997, aliquota 9,60%) e B2 (dal 1998 in avanti, aliquota 29,85%), per un totale dell’80%.

Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice, integralmente richiamata, secondo cui tale computo è corretto, non potendo in ogni caso applicarsi un’aliquota di rendimento superiore all’80%, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973. L’indennità di ausiliaria risulta inoltre già inclusa nel calcolo della quota B, come liquidata alla fine del periodo di ausiliaria: la censura di omessa inclusione è quindi respinta sul piano documentale.

Quanto ai provvedimenti di liquidazione di altri soggetti prodotti dagli appellanti, la Sezione li ritiene inutilizzabili, perché riferiti a fattispecie non sovrapponibili a quella esaminata. L’appello è pertanto respinto con conferma integrale della sentenza impugnata; le spese sono compensate in ragione della complessità e specificità delle questioni, con nulla per le spese di giudizio data la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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