Estinzione del processo pensionistico per mancata comparizione delle parti costituite (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 580 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti gli artt. 181 e 309 c.p.c. trovano applicazione in quanto espressione di un principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c. Ne consegue che, ove nessuna delle parti costituite compaia alla nuova udienza fissata a seguito della precedente mancata comparizione, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. e 111 c.g.c. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente alla mancata comparizione, senza necessità di ulteriori valutazioni sulla volontà delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha depositato ricorso in materia pensionistica innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio. Il ricorso è stato iscritto al registro di segreteria delle pensioni militari.

All’udienza del 17.4.2024 nessuna parte è comparsa e non risultava depositata la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione alla parte convenuta. Con ordinanza n. 67/2024 il giudice ha fissato nuova udienza, avvertendo che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto. All’udienza del 18 dicembre 2024 nessuno è nuovamente comparso.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico affronta la questione della sorte del giudizio pensionistico quando nessuna delle parti costituite si presenti alla nuova udienza fissata in esito alla precedente mancata comparizione. La risposta è la declaratoria di estinzione del processo.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 7, comma 2, c.g.c., che consente di applicare al processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti le norme del codice di procedura civile costituenti espressione di un principio generale. Su questa base il giudice richiama gli artt. 181 e 309 c.p.c., già ritenuti applicabili dalla giurisprudenza contabile (Cdc, sez. II App., 31.12.2019, n. 517; sez. Giur. Puglia, 9.7.2024, n. 149 e 18.4.2023, n. 138).

Il combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. e dell’art. 111 c.g.c. impone, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo. La regola opera in modo automatico, una volta verificata la ritualità della comunicazione del provvedimento che ha fissato la nuova udienza.

Nel caso concreto, l’ordinanza n. 67/2024 risulta ritualmente comunicata al procuratore della parte ricorrente e nessuna parte è comparsa all’udienza fissata. Il presupposto dell’estinzione è dunque integrato e la declaratoria consegue come effetto necessario.

Quanto alle spese, il giudice applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., che esclude la pronuncia sulle spese, restando esse a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla è dovuto per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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