Responsabilità erariale e prova del mancato pascolamento nei contributi PAC (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 74 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi della Politica Agricola Comune, la prova del mancato pascolamento dei terreni montani dichiarati nella domanda unica di aiuto grava sull’organo requirente. Qualora la prospettazione accusatoria imputi il pregiudizio erariale a titolo di dolo, il giudice contabile non può accogliere la domanda risarcitoria se gli elementi acquisiti rendono semplicemente probabile l’effettivo utilizzo del terreno. La mancata produzione del contratto di servizi con la società di assistenza non è circostanza ostativa, poiché il punto dirimente è la dimostrazione del mancato pascolamento. L’eccezione di prescrizione proposta in via subordinata, essendo eccezione di parte, non è rilevabile d’ufficio e resta assorbita dall’esame nel merito.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio il titolare di un’azienda agricola per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in euro 13.346,71. La somma corrispondeva a un finanziamento liquidato per l’annualità 2011 nell’ambito della Politica Agricola Comune, a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo per lo sviluppo rurale, per la conduzione per monticazione di terreni agricoli montani che, secondo la prospettazione accusatoria, non sarebbe stata effettuata.
L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno da una denuncia della Guardia di Finanza e di aver limitato la contestazione ai contributi del 2011, poiché le somme erogate per gli anni 2012, 2013 e 2014 erano state integralmente recuperate. Il convenuto eccepiva il rigetto nel merito e, in via subordinata, la prescrizione del credito. Interveniva in giudizio, ad adiuvandum, la Regione Lombardia quale Organismo Pagatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ordine delle questioni. In applicazione del principio dispositivo, le parti possono condizionare l’esame della questione logicamente principale a quello della questione subordinata, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Poiché l’eccezione di prescrizione è eccezione di parte, il giudice deve esaminare direttamente il merito della controversia.
Nel merito, la Corte ricostruisce il regime di sostegno. Con l’introduzione del disaccoppiamento, recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005, gli aiuti sono corrisposti all’imprenditore secondo un regime di pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni all’atto della presentazione della domanda unica di aiuto. Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all’ettaro è la c.d. condizionalità, ossia l’abbinamento della domanda alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno mediante pascolamento o, in alternativa, sfalcio annuale.
La prospettazione accusatoria contestava al convenuto di aver falsamente attestato la conduzione per monticazione, indicando quali pascolatori per conto terzi allevatori che in sede di indagini avrebbero negato la circostanza. Ad avviso del Collegio, i fatti asseritamente illeciti non risultano sufficientemente dimostrati. Dalle difese emerge che il convenuto aveva inserito nella domanda un terreno ottenuto in affitto da un soggetto che operava per conto della società di assistenza; che il pascolatore aveva ottenuto in affitto terreni prossimi; che egli aveva dichiarato di aver consegnato i certificati di monticazione a un incaricato della società e di aver percepito compensi per l’attività di pascolo; che i terreni oggetto delle due domande risultano contigui e facilmente raggiungibili.
Su tali basi, la Corte reputa che la prova del mancato pascolamento non sia stata raggiunta, poiché plurimi elementi rendono probabile che il pascolatore abbia utilizzato anche altri terreni, tra cui quello del convenuto. La mancata reperibilità del contratto di servizi per il 2011 non è circostanza ostativa, poiché il punto dirimente resta la dimostrazione del mancato pascolamento, obiettivamente contraddetta dalle allegazioni difensive. La domanda risarcitoria va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della Regione Lombardia, intervenuta ad adiuvandum, in euro 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge, in applicazione dei criteri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Nota della Redazione
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