Improcedibile l’appello contabile se il difensore non è cassazionista (Corte dei Conti Sez. II App. n. 300 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti il ministero del difensore è obbligatorio e deve essere svolto da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L’art. 28, comma 1, c.g.c. e l’art. 190, comma 3, c.g.c. impongono che l’appello sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’Albo speciale per la Cassazione e le giurisdizioni superiori. Non è consentita la sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. quando la trattazione sia già stata rinviata una volta per l’assenza del difensore abilitato e all’udienza successiva questi non compaia né risulti sostituito da un cassazionista. La mancata comparizione del difensore abilitato comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con integrale compensazione delle spese quando la decisione sia stata resa su questione pregiudiziale e non nel merito della contestata responsabilità amministrativa.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha citato in giudizio un’Assistente Capo coordinatore della Polizia di Stato, contestandole un danno patrimoniale al Ministero dell’Interno quantificato in euro 125.275,02. La contestazione riguardava condotte di falsificazione materiale e ideologica, aggravate e continuate, commesse tra il giugno 2013 e il novembre 2018: firme di superiori gerarchici apposte su richieste di anticipo e documenti di viaggio relativi a missioni solo apparentemente svolte, e attestazioni non veritiere di lavoro straordinario entro il tetto massimo di 55 ore mensili.
La Sezione territoriale, con sentenza n. 359 del 2023, aveva accolto integralmente la domanda, quantificando il danno in euro 83.180,62 per le missioni e euro 42.094,40 per lo straordinario. La convenuta ha proposto appello, deducendo l’errata valutazione delle risultanze probatorie e l’insussistenza del dolo e della colpa grave, con richiesta subordinata di esercizio del potere riduttivo dell’addebito. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha affrontato in via preliminare la legittimazione del legale comparso in sostituzione del difensore dell’appellante. Il segretario d’udienza, previa consultazione dell’Ordine degli avvocati, ha verificato che il sostituto non risulta iscritto all’Albo speciale dei cassazionisti e delle giurisdizioni superiori.
Il Collegio ha ricondotto la disciplina a due disposizioni del codice di giustizia contabile. L’art. 28, comma 1, c.g.c. prescrive che nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il successivo art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce che l’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
Da qui la distinzione: se nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali regionali l’interessato può farsi rappresentare da un legale ancorché non cassazionista, altrettanto non può avvenire nei procedimenti incardinati dinanzi alle sezioni centrali d’appello, ove è prescritto l’intervento di un professionista iscritto nell’albo dei legali abilitati alle giurisdizioni superiori. Il Collegio richiama, sul punto, la Sez. II app. n. 83/2024.
La Corte ha poi escluso la concedibilità di un termine per la sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., come pure richiesto dal sostituto. La trattazione era già stata rinviata una volta, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., per l’assenza del difensore abilitato. La mancata comparizione dello stesso difensore anche all’udienza odierna comporta, per la norma da ultimo citata, la declaratoria di improcedibilità dell’appello.
Le spese del grado sono state compensate integralmente ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., poiché il gravame è stato definito decidendo esclusivamente una questione pregiudiziale e non il merito della contestata responsabilità amministrativa. Il dispositivo dichiara improcedibile l’appello e conferma la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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