Occultamento doloso del danno erariale e decorrenza della prescrizione dalla scoperta (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 87 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, allorché la condotta dell’agente integri un’ipotesi di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale di prescrizione del credito erariale decorre dalla data della scoperta del danno e non dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso. Tale scoperta coincide con il disvelamento della condotta occultatrice, che si realizza quando l’amministrazione danneggiata viene posta in condizione di conoscere l’illecito, anche a prescindere da una formale confessione dell’agente. Non sono pertinenti, ai fini della decorrenza del termine, i principi elaborati in materia di danno da mancata o minore entrata, che individuano il momento di attualità e concretezza del danno nella consumazione di ogni possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria: si tratta di una tipologia di danno diversa da quella del pagamento disutile, per la quale la verifica dell’evento è immediata. Il termine modificato dalla normativa sopravvenuta si applica ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla fornitura di uno scuolabus mai consegnato al comune aggiudicatore. La convenuta, segretario comunale e responsabile del procedimento, aveva disposto il pagamento del prezzo in favore della ditta aggiudicataria prima della consegna e del collaudo del mezzo, in contrasto con le pattuizioni contrattuali. Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe inoltre attestato falsamente alla regione la sussistenza dei presupposti del contributo, allegando fotografie non veritiere e un libretto di circolazione riferito a un automezzo di tipologia diversa da quella finanziata.

La Procura regionale ha quindi azionato la responsabilità erariale, chiedendo il risarcimento del danno in favore del comune e della regione. La convenuta si è costituita eccependo, nel merito, la carenza dell’elemento soggettivo e, in via preliminare, la prescrizione del credito, sostenendo l’insussistenza di un occultamento doloso del danno stante la pubblicità degli atti posti in essere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di prescrizione, ritenendola fondata. La difesa aveva collocato il dies a quo alla data del pagamento al fornitore ovvero al provvedimento regionale di revoca del contributo. La Procura aveva replicato che, secondo la giurisprudenza contabile, il danno diviene concreto e attuale solo con la consumazione di ogni possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria, e che nella specie ricorreva una tipica ipotesi di occultamento doloso.

La Corte riconosce che la condotta integra effettivamente un’ipotesi di occultamento doloso: le dichiarazioni mendaci rese alla regione, l’allegazione di fotografie non veritiere e la produzione di un libretto di circolazione riferito a un automezzo diverso (aliud pro alio) depongono in tal senso. Tuttavia, il Collegio rileva che tale condotta occultatrice è stata oggetto di disvelamento già alla data del 13 febbraio 2020, quando il comune ha trasmesso alla regione le proprie memorie nell’ambito del procedimento di annullamento d’ufficio avviato da quest’ultima.

Il ragionamento si fonda su un dato oggettivo: l’allegazione prodotta dal comune riguardava un autocarro adibito al trasporto di cose e non di persone, dunque un bene manifestamente diverso da uno scuolabus. Da ciò il Collegio deduce che, a partire da quella comunicazione, non può più parlarsi di occultamento doloso. Ne costituisce conferma il fatto che, una settimana dopo, la regione ha comunicato la conclusione del procedimento e la successiva revoca dei decreti dirigenziali con richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Collocata la scoperta del danno al 13 febbraio 2020, il termine quinquennale risulta ampiamente decorso rispetto alla notificazione dell’invito a fornire deduzioni, avvenuta il 4 giugno 2025. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, come modificato dalla normativa sopravvenuta, che fissa la prescrizione in cinque anni decorrenti, in caso di occultamento doloso, dalla data della scoperta, applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore.

Quanto alle argomentazioni della Procura sui requisiti di attualità e concretezza del danno, la Corte le ritiene non persuasive. La giurisprudenza contabile invocata attiene a fattispecie di responsabilità per mancata o minore entrata, mentre la vicenda in esame concerne un danno erariale da pagamento disutile. Ammettere diversamente significherebbe rimettere alla volontà del creditore la decorrenza del termine prescrizionale. Il credito erariale è pertanto dichiarato prescritto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *