Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 91 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, che presuppone la gestione di un magazzino o di un deposito, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e rimanenze finali. Il consegnatario con debito di sola vigilanza, preposto alla sorveglianza dei beni dati in uso continuativo all’ufficio e destinati all’uso immediato, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva che, in mancanza dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese perché limitato a mere questioni preliminari.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto relativo a un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto è stato depositato in ritardo rispetto al termine di legge e redatto su un modello non conforme a quello previsto dal d.P.R. n. 194/1996.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che il consegnatario si era limitato a elencare i beni in uso all’ufficio, rimasti sostanzialmente invariati nell’anno, senza evidenziare alcuna gestione di magazzino. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio e il consegnatario ha preso atto di quanto segnalato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ammissibilità e procedibilità del giudizio di conto, muovendo dal quadro normativo applicabile. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali.
Tale formulazione è ampia, ma non supera il principio consolidato per cui solo i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto. La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza.
Il Collegio valorizza altresì l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo della resa del conto, riservata invece ai consegnatari con debito di custodia ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto.
La distinzione tra le due figure è ricostruita in termini funzionali. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza comporta la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, restando esclusi dalla resa del conto i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e strettamente necessari all’ordinario funzionamento.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al modello di legge. Il Collegio conclude quindi che gravava sul consegnatario un obbligo di sola vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto e nessuna pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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