Esclusione per anomalia dell’offerta e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Lazio n. 1560 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della macroscopica irragionevolezza e del travisamento dei fatti. La valutazione di incongruità può fondarsi su una pluralità di elementi, tra cui il sottodimensionamento dei costi di manodopera e l’assenza di riscontri concreti sull’impiego dichiarato di lavoratori svantaggiati. Il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli stessi dati non integra i vizi deducibili.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese impugna la determinazione con cui la Regione Lazio ne ha disposto l’esclusione dal lotto 2 di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione, indetta con successiva determinazione e suddivisa in quattro lotti.
L’esclusione origina dal giudizio di anomalia dell’offerta, fondato sugli esiti delle sedute riservate di verifica del costo della manodopera e delle offerte sospette di anomalia. Il raggruppamento ricorrente chiede l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, con eventuale subentro e declaratoria di inefficacia della convenzione quadro. Si costituiscono la stazione appaltante e la società controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che il giudizio di anomalia è connotato da un elevato indice di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale resta perciò circoscritto alla macroscopica irragionevolezza e al travisamento dei fatti, che nella specie non si riscontrano. Le censure della ricorrente si sostanziano in una diversa lettura degli stessi elementi già esaminati dalla stazione appaltante e non valgono a superare la soglia di sindacabilità.
La valutazione regionale è, anzitutto, plurimotivata. Quanto ai costi di manodopera, l’offerta ha sottostimato il personale da riassorbire in forza della clausola sociale, indicando un numero di lavoratori inferiore a quello effettivamente da ricollocare.
Il Collegio esamina poi la previsione di impiego di lavoratori svantaggiati. La ricorrente non ha dato prova di poter concretamente utilizzare tale personale nella commessa, e la richiesta di chiarimenti della stazione appaltante era giustificata dall’esecuzione del rapporto convenzionale in corso con la stessa ATI, ridotto in fase esecutiva proprio per l’impossibilità di impiegare lavoratori svantaggiati.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di incongruità: l’offerta non ha previsto né la riduzione della produttività, né i costi del supporto da assicurare ai lavoratori svantaggiati, pur contemplando lo svolgimento di ore di lavoro supplementari. La complessiva inaffidabilità dell’offerta economica risulta dunque sorretta da ragioni convergenti.
Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico della ricorrente, con compensazione nei confronti della controinteressata in ragione del limitato coinvolgimento nella vicenda contenziosa.
Nota della Redazione
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