Valutazione dei titoli nel curriculum allegato alla domanda di concorso (TAR Lazio n. 1555 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, in assenza di una norma della lex specialis che imponga la valutazione dei soli titoli dichiarati nel modello di domanda, l’Amministrazione è tenuta a esaminare tutti i titoli posseduti e dichiarati dal candidato nella domanda ovvero nel curriculum vitae alla stessa allegato, debitamente sottoscritto. Il principio meritocratico che informa le procedure selettive, orientandole alla selezione dei candidati migliori, impone l’acquisizione e la valutazione di ogni elemento utile, a nulla rilevando il diverso supporto formale della dichiarazione. L’omessa considerazione dei titoli così dichiarati integra eccesso di potere per difetto di istruttoria, con conseguente annullamento dell’atto e obbligo conformativo di riedizione della valutazione.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura riservata indetta dal Consiglio Regionale del Lazio per la copertura di sette unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, profilo “Funzionario economico-finanziario”. Con ricorso depositato il 19 settembre 2025 ha impugnato la determinazione n. A00494 del 23 luglio 2025, recante approvazione della graduatoria finale di merito, nella parte in cui non la colloca in posizione utile per la nomina.

La ricorrente ha censurato la mancata valutazione dei titoli relativi agli incarichi di specifica responsabilità conferiti dalla medesima amministrazione, dichiarati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando, l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e dell’errore sui presupposti, nonché la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza e l’omesso esercizio del soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, incentrato sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’Amministrazione, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe omesso di valutare i titoli dichiarati nel curriculum allegato alla domanda, pur rientranti tra quelli valutabili ai sensi dell’art. 6 del bando.

La censura è accolta. Il Collegio rileva un dato testuale decisivo: il bando si è limitato a prescrivere che la domanda fosse redatta utilizzando il modello dell’allegato n. 1, senza disporre che sarebbero stati valutati unicamente i titoli dichiarati nel contesto di quel modello. Manca, dunque, una norma chiara che circoscriva in tal senso l’oggetto della valutazione.

Da tale premessa il Tribunale trae la conseguenza che, in forza del principio meritocratico che informa le procedure concorsuali, indirizzandole alla selezione dei candidati migliori, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare tutti i titoli posseduti dai candidati e dagli stessi dichiarati nell’ambito della domanda, formulata a mezzo del prescritto modello, ovvero nel curriculum vitae debitamente firmato e sottoscritto, allegato alla medesima.

Il Collegio valorizza, inoltre, la stessa lex specialis: l’art. 6 dell’avviso, pur nella parte relativa alla valutazione del colloquio, ha previsto che le peculiarità personali e professionali e le conoscenze specifiche rispetto alle competenze richieste siano “anche desumibili da quanto dichiarato dal candidato nel Curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione”. Da tale previsione si deduce che la Commissione esaminatrice è comunque tenuta all’esame del curriculum allegato alla domanda.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, dal cui esame la ricorrente non potrebbe trarre ulteriore utilità. Il ricorso è quindi accolto. L’Amministrazione, in forza del vincolo conformativo derivante dalla sentenza, dovrà valutare tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda e nel curriculum allegato ai fini della corretta collocazione in graduatoria. Le spese di lite sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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