Payback dispositivi medici: difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 1564 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui le regioni e le province autonome approvano l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e i relativi importi dovuti per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, sono atti interamente vincolati, privi di margine di discrezionalità anche tecnica. Essi si limitano a porre a carico delle imprese il superamento del tetto già certificato con decreto ministeriale, secondo quote percentuali fissate ex lege. Ne deriva che la controversia sul corretto calcolo della somma non è intermediata da alcun potere autoritativo, ma involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della causa al giudice ordinario.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto di una regione settentrionale che definiva gli elenchi delle aziende tenute al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali presupposti: il decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF del 6 luglio 2022, recante certificazione del superamento del tetto di spesa, e il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida attuative.

Con numerosi ricorsi per motivi aggiunti la società impugnava poi i provvedimenti di ripiano adottati da numerose regioni e province autonome, che quantificavano il payback dovuto. Nel corso del giudizio interveniva l’art. 7 d.l. n. 95/2025, che ha previsto il pagamento ridotto al 25 per cento e la cessazione ex lege della materia del contendere per le aziende che vi si avvalgano. La ricorrente, pur dichiarando l’interesse allo sconto, proponeva ulteriore motivo di illegittimità costituzionale di tale norma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del payback: la fissazione del tetto di spesa al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard, la messa a carico delle aziende di quote crescenti di ripiano ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la certificazione ministeriale del superamento.

Sul ricorso principale, il TAR richiama le pronunce della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024 e i propri precedenti conformi. Rigetta le censure sulla fissazione retroattiva e uniforme dei tetti regionali: la misura coincide con il tetto nazionale, parametro già noto dal 2015, e una diversa determinazione non potrebbe che ridurre il tetto regionale e aggravare il ripiano. Infondate anche le doglianze sul calcolo al lordo dell’IVA — imposto per legge, essendo lo Stato e le regioni consumatori finali — e sull’inclusione dei servizi accessori, imputabile a errata contabilizzazione aziendale.

Il Collegio declina la giurisdizione sul decreto regionale impugnato con il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti avverso i provvedimenti di ripiano. La norma attribuisce alle regioni solo compiti di verifica contabile, compilazione degli elenchi e imputazione del debito: attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di qualsiasi potere autoritativo, poiché presupposti, contenuto e modalità sono già predeterminati a livello statale.

Ne discende, secondo il criterio del petitum sostanziale e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022 e n. 10089 del 2020, che la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa può essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, il TAR la ritiene irrilevante, non applicando la ricorrente la disposizione nella vicenda, avendo dichiarato di non volersi avvalere del pagamento ridotto. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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