Accesso agli atti e oscuramento dei nominativi: interesse satisfattivo (TAR Marche n. 375 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il committente che, in ragione della propria responsabilità solidale con l’appaltatore per contributi previdenziali e trattamenti retributivi ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, richiede l’accesso alla documentazione sulla posizione dei lavoratori addetti al cantiere, vede soddisfatto il proprio interesse ostensivo dalla messa a disposizione degli atti con il solo oscuramento dei nominativi dei dipendenti. L’accesso, invero, non è precluso dall’anonimizzazione quando le ulteriori informazioni consentono al richiedente di effettuare i controlli reclamati. In tal caso l’oscuramento contempera l’esigenza conoscitiva con la riservatezza dei terzi e il ricorso proposto avverso il diniego è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile oggetto di lavori di ricostruzione post-sisma affidati a un’impresa, hanno chiesto alla Cassa Edile di Macerata copia della documentazione dettagliata sulla posizione dell’appaltatore: elenco operai, qualifiche, periodi di impiego, regolarità contributiva e importi versati. La richiesta muoveva dalla prospettata responsabilità solidale con l’appaltatore per i contributi e i trattamenti retributivi non versati, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Con nota del 1° agosto 2025 la Cassa Edile ha opposto un diniego. Seguivano osservazioni dei ricorrenti, rimaste senza riscontro, e si formava un silenzio-diniego sulla successiva richiesta del 9 settembre 2025. I ricorrenti hanno quindi impugnato diniego e silenzio davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio le parti avviavano interlocuzioni e la Cassa Edile metteva a disposizione dei ricorrenti i documenti richiesti, con il solo oscuramento dei nominativi dei dipendenti addetti al cantiere. La resistente rappresentava questa soluzione come misura di contemperamento tra l’interesse degli istanti a conoscere il numero degli addetti e l’effettività dei costi per retribuzioni e contributi, e l’esigenza di riservatezza dei lavoratori e dell’azienda.

I ricorrenti, tuttavia, insistevano per la decisione, manifestando l’interesse a conoscere anche i nominativi dei lavoratori. Il Collegio, all’udienza camerale del 29 gennaio 2026, invitava la resistente a documentare l’avvenuta ostensione, solo dichiarata in atti, e rinviava la trattazione per verificare il permanere dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Cassa Edile depositava la documentazione comprovante l’ostensione. Il TAR rileva che, in relazione all’interesse dichiarato dagli istanti — tutelare la propria posizione rispetto alla responsabilità solidale con l’appaltatore — la documentazione ostesa è satisfattiva. L’interesse all’accesso non è intaccato dall’oscuramento dei soli nominativi, disponendo i ricorrenti di tutte le ulteriori informazioni necessarie e sufficienti ai controlli reclamati.

Il Collegio sottolinea anche il comportamento processuale: a fronte dell’ultimo deposito documentale, parte ricorrente non ha replicato né opposto alcunché, limitandosi a una generica richiesta di passaggio in decisione e non presenziando all’udienza del 26 febbraio 2026. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione dei profili peculiari della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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