Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 248 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. il giudice accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo. Il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e il titolo ha valore ed efficacia di giudicato, non essendo adeguatamente contrastato dall’Ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per la perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza è passata in giudicato e risulta notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, sicché la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge la funzione di consentirne il soddisfacimento; l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio rileva altresì che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta; le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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