Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine dilatorio di centoventi (TAR Lazio n. 1546 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice. Il ricorso è ammissibile quando, al momento della sua notifica, quel termine risulti già integralmente spirato. L’accertata inerzia dell’Amministrazione, non contestata, impone l’accoglimento della domanda e l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro il termine fissato dal giudice, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.03.2022, notificata in data 16.05.2022 e medio tempore passata in giudicato.

Nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva, il Ministero resistente non ha dato alcuna esecuzione al decisum. Il ricorso è stato notificato il 3.8.2025 e l’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza allegare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza del requisito temporale per l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. La notifica della decisione in forma esecutiva è avvenuta in data 16.5.2022, mentre il ricorso è stato notificato il 3.8.2025.

Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003. L’ammissibilità del ricorso è dunque pacifica.

Il Tribunale ha poi rilevato che la decisione di cui si chiede l’esecuzione è stata depositata ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e che dall’attestazione apposta in calce in data 10.7.2025 risulta il passaggio in giudicato. Non risulta, viceversa, che il Ministero abbia dato esecuzione al giudicato.

All’accertata inerzia dell’Amministrazione consegue l’accoglimento della domanda. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al decisum entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato sin d’ora il Direttore generale della competente Direzione generale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla scadenza del primo termine, riservando l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. in caso di persistenza dell’inadempimento. Sono riconosciuti gli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., oltre al rimborso delle spese vive successive e alla condanna alle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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