Voto di comportamento e griglia valutativa escludono difetto di motivazione (TAR Marche n. 185 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto di comportamento attribuito dal Consiglio di classe è espressione di ampia discrezionalità tecnica e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati. L’utilizzo di una griglia valutativa contenente indicatori e descrittori rende ricostruibile l’iter logico-argomentativo del giudizio, ne garantisce la trasparenza verso le famiglie e assicura la parità di trattamento. La graduazione dei voti di condotta risponde alla funzione di formazione globale riconosciuta all’istituzione scolastica. Non integra vizio di istruttoria la mancata considerazione della condizione psicofisica dell’alunna quando questa non sia stata portata a conoscenza della scuola. La visibilità dei ritardi nel registro elettronico e le informazioni rese nei colloqui scuola-famiglia escludono la dedotta omissione di comunicazione.

Il Fatto

I genitori di un’alunna frequentante il terzo anno di un liceo artistico hanno impugnato gli atti dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui il Consiglio di classe ha attribuito alla figlia il voto di comportamento pari a sei. Poiché dal terzo anno il voto di condotta concorre alla media, la studentessa ha conseguito una media di 6,87 e un credito scolastico pari a 9.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione del regolamento d’Istituto, del D.M. n. 5/2009 e del D.P.R. n. 249/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per assenza di proporzionalità. Hanno inoltre lamentato che la scuola non avrebbe tenuto conto della condizione psicofisica dell’alunna, affetta da sordità congenita neurosensoriale, e che non sarebbero stati comunicati alla famiglia ritardi e condotte rilevanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto chiarito che il richiamo contenuto nell’ordinanza istruttoria n. 536/2025 al punteggio di 8 non riguardava il voto di comportamento in pagella, bensì il punteggio assegnato per l’indicatore “Note disciplinari sospensioni”, corrispondente al criterio “massimo due richiami”. Nessun refuso, dunque, è ravvisabile nell’ordinanza.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando l’ampia autonomia decisionale riconosciuta al Consiglio di classe nella valutazione del comportamento degli alunni. Tale giudizio è connotato da discrezionalità, ma può essere reso più agevole e trasparente attraverso la predisposizione di criteri valutativi.

Nel caso concreto la valutazione è stata effettuata applicando una griglia che individua sei indicatori (frequenza; ritardi e uscite anticipate; impegno e rispetto delle consegne; interesse e partecipazione; comportamento e rapporto con gli altri; note disciplinari e sospensioni), ciascuno con criteri e punteggi predeterminati. La somma dei singoli indicatori, tutti di uguale peso, ha condotto a un valore di 6,33, cui è corrisposta la valutazione di sei per arrotondamento per difetto. Secondo il Collegio, l’uso della griglia restituisce già una valutazione motivata: consente di ricostruire l’iter logico del giudizio ed è sintomatico di un procedimento trasparente, di agevole comprensione per le famiglie e improntato a parità di trattamento.

Il Tribunale ha inoltre precisato che, pur non sussistendo un ulteriore onere motivazionale, nel verbale dello scrutinio finale sono stati esplicitati in maniera dettagliata i criteri di attribuzione del voto, e che la proposta del coordinatore di classe è risultata coerente con la griglia. Quanto alla condizione psicofisica dell’alunna, la stessa non risulta portata a conoscenza della scuola, mancando annotazioni nella domanda di iscrizione e un piano didattico personalizzato. Infine, la censura sulla mancata comunicazione è stata smentita dalla visibilità dei ritardi nel registro elettronico e dalle informazioni fornite nei colloqui scuola-famiglia.

Il Collegio ha aggiunto una considerazione sull’interesse: l’eventuale aumento del voto di comportamento non avrebbe prodotto concreti vantaggi, poiché anche una media di 7,1 avrebbe consentito di ottenere ugualmente un credito pari a 9. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della delicatezza degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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